Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito : certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per la partecipazione al concorso o per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto. Consigliamo comunque di presentare, all’atto della stipula del contratto, una dichiarazione di certificazione secondo il modello allegato.
E’ invece obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego, rilasciata in data non anteriore ai 6 mesi, da un medico legale dell’ASL o da un medico militare o anche dal proprio medico curante o dal medico di base. ( cfr. nota MIUR 18329 del 25.9.2007). In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo può essere richiesto alla segreteria della scuola di servizio.
Un allegato al contratto richiede una serie di dichiarazioni che, al pari della mancata presentazione della certificazione di idoneità all’impiego, se non presentate in maniera veritiera, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00. La domanda di ricostruzione della carriera può essere invece presentata solo dopo la conferma in ruolo.
Periodo di prova e anno di formazione
I docenti neoimmessi in ruolo d concorso o dalle graduatorie permanenti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e dalla Nota 39 del 28/5/2001. La materia resta regolamentata dall’art. 437 del T.U. Nel Ccnl 2003 si specifica che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, è comunque, indicata la durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato. I docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in ruolo in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione...............>
vedi allegato