USR del Veneto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative a.s. 2012/13

domenica 23 settembre 2012 · Posted in , ,


Con nota MIURAOODRVE/UFF.III/13235/C21 datata 21 settembre 2012 l’Ufficio Scolastico regionale del Veneto ha fornito anche per quest’anno scolastico Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado.
La nota ricalca lo schema di quelle analoghe pubblicate (dopo anni di insistenze e con un contributo non indifferente legato al lavoro svolto dai Comitati Buona Scuola del Veneto, vedi qui) negli ultimi due anni scolastici.
Ricapitoliamo i punti principali:
  • Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 61 del 18 luglio 2012).
  • La scelta di non avvalersi della religione cattolica ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni .
  • E’ compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
Ai fini dell’affidamento delle attività alternative, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti:
a)     prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra.
b)     nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. La possibilità di effettuare ore eccedenti è estesa anche ai docenti di scuola dell’infanzia (oltre le 25 ore settimanali) e di scuola primaria (oltre le 24 ore settimanali).
c)     qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Nei casi b) e c), la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al 30 giugno 2012 (per la scuola dell’infanzia) o fino al termine delle lezioni (per gli altri ordini e gradi di scuola).
Per quel che riguarda le modalità di pagamento degli insegnanti, la nota dell’USR richiama la circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, la quale chiarisce che:
poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”
Viene segnalato che ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, esistono quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:
1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
  • scuola dell’infanzia (cap. 2156),
  • scuola primaria (cap. 2154),
  • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
  • scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).
Viene inoltre richiamata la nota del gestore del sistema informativo del 5.9.2012 (portale SIDI), concernente la disponibilità delle nuove funzioni SIDI per la gestione dei contratti di lavoro (tipologie N23, N24 e N25).
Viene inoltre sottolineato che non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte dell’USR, vista la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Le procedure illustrate nella  nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.
di Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova
 Scarica qui il testo della nota dell’USR del Veneto

 

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