Per quanto riguarda poi l’eventuale mancata accettazione, il Miur, per ovviare alla formulazione della legge 107, precisa che “i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata nella citata fase b), non partecipano alle fasi successive del piano di assunzioni e sono definitivamente espunti dalle graduatorie di merito e ad esaurimento in cui sono iscritti”Dunque, secondo il Ministero, chi, vista la sede assegnata, rifiuta, per mille motivi contingenti, perde i diritti acquisiti in quindici, vent’anni di precariato. Vanifica pure l’eventuale concorso a cattedra, superato a prezzo di sacrifici. Ha ragione l’Anief a sostenere, come ribadito in un precedente articolo, che ne verranno fuori contenziosi a non finire?
Non resta che aspettare la notte di settembre. Gli avvocati son pronti, in una scuola dove tutto ormai avviene a suon di ricorsi…