I posti disponibili e vacanti non coperti tramite graduatorie ad esaurimento e gli spezzoni
pari o inferiori a 6 ore che non costituiscono cattedra, sono di competenza del dirigente scolastico.
Oltre alle succitate supplenze, sono di competenza del dirigente scolastico quelle di seguito indicate.
Le supplenze brevi e saltuarie (malattia, maternità, infortunio…), ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera b., del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze), si attribuiscono dalle graduatorie di istituto.
L’art. 7 comma 3 del citato D.M. dispone che per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle “esigenze di servizio”, per cui il contratto deve avere una durata commisurata all’effettiva esigenza che la scuola ha di tenere in servizio il supplente in sostituzione del titolare assente.
In via generale il dirigente scolastico ha la possibilità della sostituzione del titolare assente per brevi periodi con personale interno, anche con la corresponsione di ore eccedenti, oppure, qualora non sia possibile tale soluzione, con la nomina di un supplente nominato dalle graduatorie di istituto (a partire dalla prima I fascia).
Per il primo giorno di assenza del titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 333, della legge n. 190/2014, il dirigente non può nominare il supplente. Tale divieto può essere però superato al fine di tutelare e garantire l’offerta formativa.
Per le supplenze sino a 10 giorni il dirigente scolastico può ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, della legge 107/2015. Tale personale, laddove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
La sostituzione, come si legge sempre nel sopra riportato comma, può avvenire tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali. Pertanto, qualora la supplenza ostacoli il perseguimento dei predetti obiettivi non dovrebbe essere affidata al docente di potenziamento.
Quanto detto sopra è stato ulteriormente esplicitato nel CCNL 2016/18, il cui articolo 28 prevede che solo le ore non programmate nel PTOF possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Sui posti di potenziamento sono solo possibili supplenze annuali (se il posto di organico di diritto è rimasto vacante) o fino al termine delle attività didattiche (se il posto è stato occupato da un titolare poi assente per tutto l’anno).
Non è possibile, di contro, nominare sui posti di potenziamento per assenze brevi o saltuarie (malattia, maternità ecc.). È possibile, sempre per assenze superiori a 10 giorni, nominare sui posti di potenziamento qualora il docente sia impegnato in insegnamento frontale su materie curriculari, sdoppiamento delle classi, istituzioni di classi a tempo pieno e, in modo proporzionale, sulle base delle ore di insegnamento se utilizzato anche su spezzone orario (ad esempio 12 ore di potenziamento e 6 curricolari: nel caso il docente si assenta per più di 10 giorni, sarà sostituito solo per le 6 ore curricolari).
Per la sostituzione, in caso di assenza del docente di potenziamento sul sostegno, vale quanto detto sopra per i posti comuni.
Alle graduatorie d’istituto sono assegnate inoltre tutte le supplenze che, dopo il 31/12, riguardano i posti che si sono resi vacanti o disponibili a seguito di un’assenza di un titolare per il restante anno scolastico (art. 7 D.M. 131/07).
Tali supplenze, assegnate dopo il 31/12, potranno avere come termine direttamente l’ultimo giorno di lezione, stabilito dal calendario scolastico regionale, perché trattasi di posti resosi vacanti o disponibili (es. aspettativa, dottorato di ricerca, decesso ecc.), fermo restando il diritto alla partecipazione del docente agli scrutini ed eventuali esami (art. 37 CCNL/2007).
In questi casi le supplenze assegnate non potranno quindi avere una scadenza direttamente al 30/6 o 31/8 come invece accade quando il posto si rende disponibile prima del 31/12, ma fino all’ultimo giorno delle lezioni.
Pertanto, a differenza di ciò che avviene prima del 31/12, la cui vacanza di un posto è invece di competenza dell’ATP che assegnerà la supplenza alle GAE con termine 30/6 o 31/8, dopo il 31/12 tutte le supplenze assumono la veste giuridica di “temporanea” anche se il posto si rende disponibile per un decesso o comunque un’assenza (es. aspettativa) che ricopre il restante anno scolastico.
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