RIDUZIONE ORA DI LEZIONE

domenica 15 dicembre 2019 · Posted in


RIDUZIONE ORA DI LEZIONE

1. Per motivi estranei alla didattica
La materia è sempre stata regolata da circolari ministeriali ed ora anche dall’art. 28 comma 8 del Ccnl 2007 (assorbito nel CCNL 2016/18.
In particolare la CM 243/79 ha previsto che “nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione".
Tale riduzione è sempre stata possibile con l’autorizzazione del Provveditore agli Studi al quale il singolo Capo d’Istituto doveva inviare formale richiesta.
Successivamente, la CM 192/80 ha esteso la possibilità di ridurre l'orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore di lezione e non solo per le prime e le ultime, in presenza di "particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate".

In data 27 settembre 1997 è stato raggiunto un Accordo di interpretazione autentica dell'art. 41 del CCNL 1995, trasmesso con la CM n. 620 del 3/10/97, il quale, nel rinnovare la validità delle circolari richiamate nell'accordo stesso, le modifica solo nella parte in cui queste prevedono l'autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli Studi, che dovrà essere informato dalle scuole esclusivamente "per opportuna conoscenza".
In pratica la responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata ai "competenti organi della scuola" con le seguenti competenze:
- il Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), e nel caso in questione tiene conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell’assenza della mensa o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione.
- il collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l’aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, o se sia necessaria qualche modifica.
- il Consiglio di circolo o d’istituto assume la relativa delibera (art. 28 comma 8 Ccnl 2007).
- al dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). Anche in questo caso al dirigente non resta che dare esecuzione alla delibera dell’Organo collegiale (vedi Dirigenza).
In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie.

Taluni “neodirigenti” però vaneggiano che i “nuovi poteri” dell’autonomia e della dirigenza gli consentirebbero di “tralasciare” le disposizioni relative alla materia in oggetto ed interpretano che comunque le ore debbano essere recuperate.
Alcuni poi cercano di motivare tale assunto sull’equivoco di cosa debba considerarsi “sperimentazione autonoma” prevista dall’art. 3, comma 5 del Regolamento dei curricoli dell’autonomia (D.I. 234/2000) il quale afferma che: “l'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale … nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”.
Questo argomento è facilmente “smontabile” per due ordini di motivi:
- il regolamento dei curricoli parla di “sperimentazioni” con le quali non può certamente confondersi la riduzione per motivi estranei alla didattica.
- tali curricoli non possono incidere su una materia che è regolata dalla disciplina contrattuale.

Comunque se qualche dirigente dovesse perseverare con questa interpretazione, i docenti che ricevessero un ordine di servizio, che prevedesse il recupero, dovranno opporre formale Rimostranza (vedi) documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui riportati ed eventualmente attivare il contenzioso giurisdizionale contattando la sede Cobas più vicina. Su quest’argomento già diversi Giudici ci hanno dato ragione.

2) Per altre ragioni
In questo caso "qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 28 comma 7 Ccnl 2007).
Il Collegio, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità poste alla base di questa modifica, certamente non può destinare la frazione residua – magari su pressione del dirigente - per risparmiare sulle supplenze.

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