RIDUZIONE ORA DI LEZIONE
1.
Per motivi estranei alla didattica
La
materia è sempre stata regolata da circolari ministeriali ed ora anche
dall’art. 28 comma 8 del Ccnl 2007 (assorbito nel CCNL 2016/18.
In
particolare la CM 243/79 ha previsto che “nei confronti di richieste di
riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia
motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il
collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di
lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata
possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro
ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che
dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le
riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o
alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla
ultim'ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle
lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima
e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la
riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione
dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa
dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere
generalizzato per l'intera scuola o istituto.
Non
è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie
oggetto di riduzione".
Tale
riduzione è sempre stata possibile con l’autorizzazione del Provveditore agli
Studi al quale il singolo Capo d’Istituto doveva inviare formale richiesta.
Successivamente, la CM 192/80
ha esteso la possibilità di ridurre l'orario anche nelle ipotesi non
contemplate dalla circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore di lezione
e non solo per le prime e le ultime, in presenza di "particolari
situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate".
In
data 27 settembre 1997 è stato raggiunto un Accordo di interpretazione
autentica dell'art. 41 del CCNL 1995, trasmesso con la CM n. 620 del 3/10/97,
il quale, nel rinnovare la validità delle circolari richiamate nell'accordo
stesso, le modifica solo nella parte in cui queste prevedono l'autorizzazione
preventiva da parte del Provveditore agli Studi, che dovrà essere informato
dalle scuole esclusivamente "per opportuna conoscenza".
In
pratica la responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata ai "competenti
organi della scuola" con le seguenti competenze:
- il
Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi
... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni
ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), e nel caso in questione tiene
conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell’assenza
della mensa o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione.
- il
collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario
delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di
circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando
l’aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente
comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, o se
sia necessaria qualche modifica.
- il
Consiglio di circolo o d’istituto assume la relativa delibera (art. 28 comma 8
Ccnl 2007).
- al
dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri
generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del
collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). Anche in questo
caso al dirigente non resta che dare esecuzione alla delibera dell’Organo
collegiale (vedi Dirigenza).
In tal caso, lo ripetiamo,
al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni
orarie.
Taluni
“neodirigenti” però vaneggiano che i “nuovi poteri” dell’autonomia e della
dirigenza gli consentirebbero di “tralasciare” le disposizioni relative alla
materia in oggetto ed interpretano che comunque le ore debbano essere
recuperate.
Alcuni
poi cercano di motivare tale assunto sull’equivoco di cosa debba considerarsi
“sperimentazione autonoma” prevista dall’art. 3, comma 5 del Regolamento dei
curricoli dell’autonomia (D.I. 234/2000) il quale afferma che: “l'adozione,
nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non
coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario
obbligatorio annuale … nell'ambito del quale debbono essere recuperate le
residue frazioni di tempo”.
Questo
argomento è facilmente “smontabile” per due ordini di motivi:
- il regolamento dei
curricoli parla di “sperimentazioni” con le quali non può certamente
confondersi la riduzione per motivi estranei alla didattica.
- tali
curricoli non possono incidere su una materia che è regolata dalla disciplina
contrattuale.
Comunque se qualche dirigente
dovesse perseverare con questa interpretazione, i docenti che ricevessero un
ordine di servizio, che prevedesse il recupero, dovranno opporre formale Rimostranza
(vedi) documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui riportati ed
eventualmente attivare il contenzioso giurisdizionale contattando la sede Cobas
più vicina. Su quest’argomento già diversi Giudici ci hanno dato ragione.
2)
Per altre ragioni
In
questo caso "qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di
lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche
programmate dall’istituzione scolastica.. La relativa delibera viene assunta
dal collegio dei docenti" (art. 28 comma 7 Ccnl 2007).
Il
Collegio, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per
ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero
coerentemente con le finalità poste alla base di questa modifica, certamente
non può destinare la frazione residua – magari su pressione del dirigente - per
risparmiare sulle supplenze.
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