Una insegnante ha diritto di accedere anche ad un verbale della Polizia di stato per poter tutelare la sua posizione giuridica.
Lo ha sancito il TarToscana, Sezione I con la sentenza del 19 marzo 2013 n. 393 . Nel caso in esame una docente in servizio presso un istituto tecnico di Lucca era stata coinvolta, in occasione degli esami di riparazione, in un episodio che aveva dato luogo all'intervento di personale della Polizia di Stato e che successivamente era stato causa dell'applicazione di una sanzione disciplinare nei suoi confronti.
La professoressa aveva così chiesto al Questore di Lucca, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, il rilascio del verbale redatto dagli agenti relativamente all'intervento e la registrazione della telefonata richiedente l'intervento o, in alternativa, la dichiarazione sul contenuto della telefonata. Non avendo ottenuto riscontro favorevole sulla base della disposizione di cui all'art. 3 del D.M. n. 415/1994, l'insegnante si era rivolta al Tribunale amministrativo.
I giudici hanno accolto il ricorso. Secondo il collegio, infatti, sussiste il presupposto per l'accesso dal momento che la ricorrente è titolare di «un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Inoltre - precisa la sentenza - ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le relazioni di servizio sono sottratte all'accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità ma caso per caso, per evitare i rischi di una sottrazione generalizzata.
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