Il caso di una prof mamma assunta a 800 km dalla famiglia
Dopo alcuni anni di precariato sono stata immessa in ruolo dal 1° settembre 2012 e assegnata ad una scuola distante 800 chilometri dalla mia città di residenza e dove vivono mio marito e una figlia di 10 mesi. Mi è stato detto che persistendo il divieto di chiedere il trasferimento per una sede più vicina alla mia famiglia potrei forse ottenere un ravvicinamento solo utilizzando l'istituto dell'assegnazione provvisoria. Possibile che non ci sia altra strada per consentire ad una madre di potere accudire la figlia senza dovere rinunciare al posto di lavoro?
Nell'ordinanza ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013 che disciplina la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2013/2014, non si rintracciano, per i docenti nella sua situazione e ai fini del riavvicinamento alla famiglia, istituti diversi da quello dell'assegnazione provvisoria. Le consiglio tuttavia di utilizzare preventivamente una norma non molto conosciuta e inspiegabilmente non considerata dalla predetta ordinanza. La norma è contenuta nell'art. 42-bis del decreto legislativo 151/2001, articolo aggiunto dall'art. 3, comma 105, della legge 350/2003.
Dispone la norma che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'amministrazione scolastica, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile e previo assenso dell'amministrazione di provenienza e destinazione.
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