USR Umbria - Oggetto: congedo parentale entro i primi otto anni di vita del bambino. Richiesta parere.
Con lettera prot. N. 2814/C2 del 14/03/2014, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia inoltrava allo scrivente Ufficio la richiesta di parere di cui all'oggetto.
Ebbene, in relazione a siffatta problematica, si evidenzia il cd. "congedo parentale" è regolamentato dal capo V del d.lgs. 151/2001. L'art. 32 comma 1 lett. a) del suddetto decreto, in effetti, conferisce il diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, nei primi otto anni di vita del bambino. Il successivo art. 34 disciplina, poi, il relativo trattamento economico e normativo che, nel caso di specie, deve essere integrato con il contratto collettivo del comparto scuola, che reca un trattamento più favorevole rispetto a quello legale (si veda art. 12 CCNL).
Secondo un'interpretazione costante, pacifica fino a poco tempo fa, sulla base del combinato disposto delle norme di riferimento, la retribuzione al 100% prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale, successivi all'astensione (obbligatoria) per maternità, veniva riconosciuta solo se gli stessi giorni venivano goduti entro i primi 3 anni di vita del bambino.
Tuttavia, l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3606 del 07/03/2012 per il comparto Ministeri, nonché dal Tribunale di Sassari con la sentenza n. 1424/11 del 03 gennaio 2012 per il comparto scuola, offrono una visione differente della problematica, in base alla quale l'intera retribuzione (100%) prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale spetta al lavoratore indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano usufruiti entro o oltre il 3 anni di vita del bambino.
Si deve partire dal presupposto, pacifico, che l'art. 12 del CCNL è norma più favorevole e riferita all'ambito dell'art. 32 del d.lgs. 151/2001, che disciplina i casi in cui sorge il congedo parentale senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi in cui il minore abbia meno o più di tre anni. Il trattamento di miglior favore previsto dall'art. 12 del CCNL è, dunque, riferito all'art. 32, comma 1 lett.a), e cioè a tutte le ipotesi di congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino (non avrebbe senso interpretare l'art. 12 CCNL come norma di miglior favore solo e soltanto per la disciplina retributiva). Inoltre, laddove si è voluta fare la distinzione tra prima dei tre anni e dopo i tre anni del bambino (fino agli otto), il testo normativo è stato esplicito: si veda, ad esempio, il comma 5 dell'art. 12 CCNL che disciplina il congedo parentale per malattia del figlio, in cui la distinzione è netta ed esplicita. Questo è anche il ragionamento effettuato dal Tribunale di Sassari, che potrebbe essere pedissequamente applicato al caso di specie (comparto scuola).
La scrivente, dunque, concorda, in linea di principio, con l'interpretazione volta al riconoscimento della retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale goduti dalla madre di un bambino di età inferiore agli otto anni.
Ad onor del vero, le decisioni della Suprema Corte di Cassazione e del Tribunale di Sassari, sebbene non costituiscano vincolate precedente, sono sicuramente indicative dell'attuale interpretazione giurisprudenziale in materia, di cui non si può non tener conto.
Si tratta, tuttavia, di una mera indicazione interpretativa che non costa, al momento, di ulteriori precedenti. Rimane, dunque, il dubbio sull'interpretazione che della materia viene offerta dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, che dovrà vistare il relativo decreto.
Sperando di aver contribuito a dissipare i dubbi in materia, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Domenico Petruzzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993