FERIE DOCENTI : INTERPRETAZIONE INACCETTABILE DELL’ARTICOLO 54 DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2013

Alcuni Dirigenti Scolastici stanno interpretando l’articolo 54 della Legge di stabilità 2013 (n°228 del 24.12.2012, in G..U. 29.12.2012) in maniera arbitraria e priva di qualunque fondamento: intendono infatti decurtare dai 36 gg. complessivi (32 + 4 di festività soppresse) 19 giorni delle festività natalizie e pasquali.

Il motivo si riferisce, scorrettamente, al testo dell’articolo 54 che recita:
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.”

Ciò significa che, secondo l’articolo 13, comma 8, del CCNL 2006-2009, il personale docente deve chiedere la fruizione delle ferie al di fuori dei periodi di svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche, previa richiesta scritta, mentre non c’è alcuna indicazione esplicita e obbligatoria  che imponga di utilizzare i giorni delle festività.

L’interpretazione secondo cui i giorni delle festività dovrebbero essere conteggiati come ferie evidenzia una forzatura sul dipendente, che sarebbe “obbligato” a chiedere le ferie in periodi predefiniti e che dunque verrebbe esautorato della libertà di usufruire delle proprie ferie quando preferisca, fermo restando i periodi di non attività didattica.

Vi è poi un ulteriore forzatura: si comunica adesso la retroattività della fruizione delle ferie, mentre è assolutamente indispensabile che la richiesta sia antecedente alla fruizione: anche in questo caso, si interviene arbitrariamente e le indicazioni di alcuni  Dirigenti Scolastici si profilano come veri e propri abusi di potere.

Contro questa ennesima vessazione sul personale docente, occorre reagire con azioni miranti a rendere l’applicazione del provvedimento inefficace e a evidenziare l’illegittimità contrattuale, normativa e costituzionale delle richieste dei Dirigenti.

I docenti dovranno pertanto rifiutarsi di presentare domanda di ferie a questa condizioni, oppure presentare la domanda con l’intero ammontare di gg. a disposizione (32 + 4, se non ne sono stati utilizzati durante l’anno scolastico) e lasciare alla cura dell’Amministrazione l’eventuale decurtazione (e a quel punto, rifiutarsi di firmare l’eventuale nuova formulazione: la domanda dunque perde legittimità e non ha più valore legale).

Reagiamo al nuovo attacco contro i diritti dei lavoratori della scuola, contro l’ennesimo sfregio alla specificità dell’attività pedagogico-didattica degli insegnanti

i cobas della scuola

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