ai sensi dell’art. 8 del DM 131/07 l’abbandono del servizio comporta, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso quindi non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI anche per altri posti o classe di concorso.
Rimane invece la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.
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