Il Tribunale di Cosenza, in funzione del Giudice del Lavoro, ha annullato la sanzione disciplinare emessa da un Dirigente Scolastico ai danni di una insegnante che aveva rinunciato alla nomina di Coordinatore del consiglio di classe.
Tale controversia nasce in occasione della riunione del consiglio di classe del suddetto Istituto. Infatti in questa circostanza il dirigente scolastico aveva nominato come Coordinatore del consiglio di classe la professoressa ***, la quale aveva dichiarato di non voler accettare tale nomina.
Da questo momento in poi intercorre un carteggio tra le due parti, nel quale la professoressa spiega che non potrà ricoprire tale incarico.
Non curante di ciò il Dirigente Scolastico avviava un procedimento disciplinare che culminava con il richiamo scritto a carico della docente.
Per tali motivi l’insegnante, difesa dall’ avvocato Giuseppe Mastrangelo del foro di Cosenza, decideva di impugnare la sopracitata sanzione disciplinare.
Nel riscorso presentato dall’ avvocato Mastrangelo si sottolinea la totale illegittimità della sanzione emessa dal dirigente scolastico in quanto le mansioni di coordinamento rientrano negli obblighi dirigenziali e dunque esulano dai compiti del docente di Istituto, di conseguenza il Dirigente può si conferirli ad un docente, ma solo se quest’ultimo accetti tale compito.
Per tale motivo negli scritti difensivi si sottolineava la totale straordinarietà e facoltatività dell’ incarico di coordinatore, poiché quest’ultimo non rientra nella prestazione ordinaria. A sostegno di tale posizione veniva richiamato l’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento”, allo stesso tempo il CCNL agli art. 28 e 29 non stabilisce alcuna obbligatorietà degli insegnati nell’ azione di coordinamento. In più, in merito alla legittimità del procedimento che aveva portato all’emissione del provvedimento impugnato, si eccepiva la mancata qualificazione “ ex ante ” della sanzione che sarebbe stata comminata nel caso di accertamento della violazione, poiché detta qualifica doveva tener conto sia della gravità della violazione e sia della sanzione in concreto erogabile.
Il Capo d’Istituto, difeso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, nel costituirsi insisteva che la natura dell’incarico di coordinatore è di carattere doveroso. Per tali motivi il rifiuto della nomina da parte dell’insegnante costituiva una violazione dei principi di fedeltà e diligenza che il Codice Civile pone alla base degli obblighi attribuiti al lavoratore nell’ esecuzione della sua prestazione. Per tutte queste ragioni, dunque, il dirigente scolastico aveva ritenuto legittima e doverosa l’emissione del provvedimento sanzionatorio.
Ancora sulla mancata qualificazione “ ex ante ” della sanzione, il Capo d’Istituto nella propria memoria difensiva faceva presente che il dirigente scolastico al fine di valutare la propria competenza (in merito all’ emissione della sanzione) deve esclusivamente limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista.
Il Giudice dl lavoro di Cosenza, dr. Lo Feudo, nella sentenza n. 18300 del 2016 resa il 2.11.2016 ha accolto le tesi difensive esposte dall’avv. Mastrangelo per l’insegnante.
Dunque il Giudice del lavoro nella sua sentenza decretava l’immediato annullamento della sanzione dell’ avvertimento scritto erogato ai danni della docente. La fondatezza del ricorso è stata stabilita poiché “E’ fondata, in particolare, la deduzione che esclude il carattere obbligatorio dell’attività delegata alla ricorrente ed il cui mancato assolvimento è stato posto a fondamento della sanzione disciplinare in questa sede impugnata”.
Quindi, il prevedimento emesso dall’ Autorità Giudiziaria stabilisce che la carica di coordinatore non è da considerarsi obbligatoria, infatti l’assenza di questa obbligatorietà è desumibile dalla lettura degli articoli 28, 29 e 30 del CCNL di comparto. In più nel suddetto provvedimento dell’ Autorità giudiziaria si legge chiaramente che “la figura del Coordinatore non è stata in alcun modo istituzionalizzata, essendo solo previsto, dal citato art. 25, comma 5°, del D. lgs n. 165/2000, che il dirigente possa avvalersi dei docenti, delegando loro specifici compiti. La mancata previsione legale del ruolo di coordinatore( che pure può essere individuato da un atto interno) esclude che le relative funzioni siano da ritenere doverose, con la conseguenza che, in difetto di una fonte normativa (leggi, regolamenti, contratti collettivi; le circolari non sono fonti del diritto) l’incarico eventualmente attribuito può essere rifiutato. Stante la non doverosità dell’incarico di coordinatore ,dunque, la dirigente scolastica( la quale, non risulta abbia in alcun modo preso in considerazione le ragioni, personali e di carico di lavoro, che la ricorrente le aveva rappresentato, cfr. la documentazione in atti e le dichiarazioni dei testi escussi) avrebbe dovuto più opportunamente e nel contesto di un rapporto ispirato alla collaborazione con i docenti, sollecitare ed individuare, in sede collegiale, moduli organizzativi più flessibili (ad esempio turnazione). La reiterazione dell’ordine di servizio, dunque, non può ritenersi giustificata in assenza, giova ribadirlo, di una norma, avente dignità di fonte del diritto, che prevede e disciplini la figura del coordinatore e l’obbligo di assumere il relativo incarico”.
Per tali motivi, si legge nella sentenza che “con il provvedimento in questa sede impugnato è stata, dunque, sanzionata una condotta che non può avere rilevanza disciplinare, non essendo previsto come obbligatorio lo svolgimento della specifica prestazione accessoria che il dirigente scolastico ha delegato alla ricorrente.”
Alla luce della sentenza riproponiamo la guida di OrizzonteScuola dalla quale si desume tutta la normativa in materia e il perché il ruolo di coordinatore non può essere imposto ai docenti
Powered by Blogger.