Questi i punti principali della norma relativi a quota 100.
1)
 Non ci saranno penalizzazioni. Chi andrà in pensione con quota 100 
prenderà esattamente la pensione maturata con il sistema contributivo o misto fino all'anno scolastico del 
pensionamento. 
2) Nei prossimi anni il requisito anagrafico dei 62 anni non verrà innalzato in base all'aumento dell'aspettativa di vita (art. 14, comma 1).  
3)
 I requisiti (62 anni di età e 38 anni di contributi) potranno essere 
maturati entro il 31 dicembre dell'anno in cui si va in pensione; per 
esempio, entro il 31 dicembre 2019 per chi andrà in pensione il 1 settembre 2019 (art. 14, comma 7).  
4) Per il 2019 si riapriranno i termini per la domanda di pensionamento, che scadranno il 28 febbraio (art. 14, comma 7). 
5) "Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente
 alla predetta data" (art. 14, comma 1). Per esempio se un docente 
maturerà i requisiti 62 e 38 nel 2019 ma, dopo essersi fatta fare una 
previsione, vorrebbe una pensione più alta di quella prevista, potrà 
andare in pensione nel 2022, a 65 anni, senza dover aspettare i 67 e 3 
mesi della legge Fornero. O ancora, se un docente maturerà i requisiti 
62 e 38 nel 2021 e vorrà andare in pensione con un importo più alto di 
quello previsto, potrà andare in pensione due anni dopo, nel 2023, a 64 
anni, senza dover aspettare i 67 anni e 6 mesi previsti dalla legge 
Fornero.        
6) Chi vorrà ricevere subito i primi 30000 euro 
della buonuscita, potrà chiedere un finanziamento a una banca o a una 
finanziaria; i relativi interessi saranno pagati per l'80% dallo Stato 
(art. 23, commi 2 e 3). 
7) Chi invece per prendere la buonuscita 
aspetterà di aver maturato i requisiti per la pensione previsti dalla 
legge Fornero, ossia 67 anni oppure 42 anni e 10 mesi di contributi 
(uomini) o 41 e 10 mesi di contributi (donne), avrà diritto ad una 
riduzione dell'IRPEF (tasse) sulla prima rata di 50000 euro. La 
riduzione delle tasse andrà dall'1,5% (buonuscita dopo un anno dal 
pensionamento) al 7,5% (buonuscita dopo cinque anni dal pensionamento) 
(art. 24, comma 1).