Le Decurtazioni economiche per malattia sono legittime: continua l'accanimento contro i più deboli

martedì 15 maggio 2012

La corte costituzionale si pronuncia in modo negativo...


La disposizione su cui si basava il procedimento legale è l’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
«1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. […] 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».
La decisione
La Corte Costituzionale, con Presidente Alfonso Quaranta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Le motivazioni
“È, infatti, non sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato, come opina il rimettente, a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute.
La decurtazione retributiva de qua, non comportando aggravi particolari, è del tutto inidonea ad esercitare qualunque coazione al riguardo.
D’altro canto, a tutto voler concedere, questa Corte ha già riconosciuto che anche il diritto alla salute dev’essere contemperato con altre esigenze costituzionalmente tutelate (sentenze n. 212 del 1998 e n. 212 del 1983; ordinanza n. 140 del 1995). E nella specie viene, altresì, in rilievo, come si è visto, il buon andamento della pubblica amministrazione, che la norma censurata si propone a ragion veduta di perseguire disincentivando l’assenteismo.”
La sentenza
Sentenza   120/2012

VI evidenzio questo passaggio con cui faremo i conti per altre situazioni...

Peraltro, l’Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale in base alla quale non sussiste violazione dell’art. 38 Cost. allorché, con apposita normativa, siano regolati l’insorgenza e l’esercizio del diritto all’erogazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita per l’evento malattia («siano poste con essa condizioni requisiti ed anche oneri», sentenza n. 78 del 1988; sentenza n. 180 del 1982). Perché rientra nella discrezionalità del legislatore la ricerca di un contemperamento tra le esigenze di vita dei lavoratori e la soddisfazione di altri princìpi, pure costituzionalmente garantiti, come il buon andamento dell’amministrazione, gravemente pregiudicato dal fenomeno del cosiddetto assenteismo, il cui contenimento costituirebbe l’obiettivo della norma censurata insieme con l’evidente necessità di riduzione della spesa pubblica.

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