LE FERIE SONO UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO PER TUTTI I/LE LAVORATORI/TRICI…ANCHE PER I/LE PRECARI/E!
Prima ci hanno provato il governo e il Ministero tentando di non pagare le ferie maturate e non godute lo scorso anno scolastico : infatti l’art. 5 comma 8 “spending review” disponeva che, nel Pubblico Impiego, “le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Ma, trattandosi di una norma palesemente illegittima dal momento che il diritto al riposo compensativo è previsto dalla Costituzione e di fronte soprattutto alle proteste da parte dei precari e dei COBAS hanno dovuto far marcia indietro e le ferie maturate da tutti i supplenti (docenti ed ATA) entro il 30 giugno 2012 e non fruite sono e saranno dunque pagate.
Ed ora in diverse scuole ci provano i dirigenti scolastici e amministrativi invitando o addirittura obbligando il personale a tempo determinato a richiedere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
Occorre perciò precisare quanto segue:
• è tutt’ora vigente l’art. 19 comma 2 del CCNL 2006/2009, laddove prevede per il personale a tempo determinato: " la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.” Allo stato attuale la fruizione delle ferie non è obbligatoria e tantomeno può essere imposta durante le vacanze di Natale e Pasqua. E nemmeno nei giorni di ponte come, per esempio, quello del 2 novembre. É illegittimo, dunque, il collocamento d’ufficio in ferie nei suddetti periodi, perché non sono utili a tal fine.
• Lo si evince anche dalla relazione illustrativa del disegno di legge sulla stabilità. Per quanto riguarda il pagamento delle ferie non fruite l’ art. 3 comma 44 del disegno di legge di "Stabilità" approvato dal Consiglio dei Ministri e in discussione in Parlamento prevede:“All’art. 5 comma 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review) è aggiunto alla fine il periodo: " il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie"; quindi, nel caso ampiamente probabile che il Parlamento approvi il ddl presentato dal governo, al personale supplente che non abbia potuto usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate, alla conclusione del contratto, è di nuovo riconosciuto - con effetti a partire dal corrente anno scolastico il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie previsto dall’art. 19 c. 2 del CCNL 2006/2009.
COBAS SCUOLA del Veneto
Alla luce della normativa attualmente vigente non sussiste alcun obbligo di richiedere le ferie in giorni predeterminati di sospensione delle lezioni per cui qualsiasi imposizione in tal senso è da considerarsi illegittima. Invitiamo perciò i docenti precari a cui è rivolto l’invito a non richiedere ferie nei giorni di sospensione delle lezioni : è nel vostro diritto e se avete qualche problema al riguardo rivolgetevi alle sedi territoriali dei Cobas Scuola.