Decreto legge 12.09.2013, n. 104
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U.
12.09.2013, n. 214)
Capo I - Disposizioni per gli studenti e per le famiglie
Formula iniziale
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore
degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a
rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute
nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta
formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le
procedure nelle università e negli enti di ricerca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I - Disposizioni per gli studenti e
per le famiglie
Art. 1 - Welfare dello studente
1. Al fine di favorire il raggiungimento
dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo
formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di
euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a
favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in
possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono
ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:
a) merito negli studi risultante dalla
valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
b) esigenza di servizi di ristorazione o
trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni
pubbliche;
c) condizioni economiche individuate
sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti,
le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i
requisiti per l'accesso agli stessi. nonché le modalità di monitoraggio dei
risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando
per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura
e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche
in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le
risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a
esaurimento delle risorse stesse.
4. I pagamenti relativi all'attuazione
degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle
Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di
stabilità interno delle regioni.
Art. 2 - Diritto allo studio
1. Al fine di garantire una
programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere
dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.
2. I pagamenti relativi all'attuazione
degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate
alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi
dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
Art. 3 - Borse di studio per l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica
1. Al fine di sostenere la formazione
artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a
favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le
suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di
studio nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la
presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle
commissioni e per la valutazione dei candidati.
2. I soggetti di cui al primo comma sono
ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) per i residenti in Italia, condizioni
economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della
situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni;
b) per i non residenti in Italia,
condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;
c) valutazione del merito artistico
mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche
eventualmente prodotte.
3. Le borse di studio sono attribuite
fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai
sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della
graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre
2013.
4. Ai fini del presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.
Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio
2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di
cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette
elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di
recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per
l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo
delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975,
n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi
statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il
potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di
sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative
finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
5. Il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole
dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di
educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per
l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5 - Potenziamento dell'offerta formativa
1. Nelle more dell'ulteriore
potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali,
per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno
scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi
al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una
delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di
"geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto
l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3
milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno
2015.
2. Al fine di promuovere la formazione
continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio
culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto
previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per
coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione
di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e
culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le
università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali
elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che
partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed
eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri
enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la
diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere
finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione,
tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro
adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30
ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle
accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione
degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei
musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di
aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale
illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per
la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in
cui si svolgono i progetti medesimi.
3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le
finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.
4. All'articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è
espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o
all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori
scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a
connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta
professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di
Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
Art. 6 - Riduzione del costo dei libri scolastici
1. Al fine di consentire la
disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti
didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" è sostituita dalle
seguenti: "possono essere";
b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, le parole:
"nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale
adozione";
2) all'articolo 15, comma i, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati
dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o
monografico.";
3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente
scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento
dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".
2. Al fine di ridurre la spesa per
l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche
statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti,
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna
direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro
2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto,
anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di
materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base
del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri
agli stessi.
3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non
può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni
precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.
Art. 7 - Apertura delle scuole e prevenzione
della dispersione scolastica
1. Al fine di evitare i fenomeni di
dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di
evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro,
ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti,
con particolare riferimento alla scuola primaria.
2. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento
delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative
e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di
abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui
realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono
definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza
scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio,
l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo
abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del
Programma.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e
per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4
milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di
finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.
Art. 8 - Percorsi di orientamento per gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado
1. Al fine di facilitare una scelta
consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle
opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole
secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste
dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014,
al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: "1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di
orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non
aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività
ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate
con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in
materia di contrattazione collettiva.";
b) all'articolo 2, comma 3, le parole
da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano
fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo;
concorrenza e trasparenza.";
c) all'articolo 3, comma 2, le parole:
"nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi
due anni";
d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è
inserito il seguente: "3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito
istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di
orientamento poste in essere.".
2. Per le finalità di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro
1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014,
quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle
attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di
finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le
quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate
direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti
interessati.
Art. 9 - Durata del permesso di soggiorno per la
frequenza a corsi di studio o per formazione
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) inferiore al periodo di
frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione
debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;".
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento
del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si
applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento.
3. Dal presente articolo non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II - Disposizioni per le scuole
Art. 10 - Mutui per l'edilizia scolastica e
detrazioni fiscali
1. Al fine di favorire interventi
straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica,
nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione
triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e
della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello
Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per
euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere
dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del
successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con-il Ministro- dell'istruzione e della ricerca e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. I pagamenti di cui al comma 1
effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al
medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle
Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
3. Al fine di promuovere iniziative di
sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera
i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite
le seguenti: ", nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole
"edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e
universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire
dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 11 - Wireless nelle scuole
1. È autorizzata la spesa di euro 5
milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle
istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado,
la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli
studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono
assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici
scolastici.
Art. 12 - Dimensionamento delle istituzioni
scolastiche
1. Al fine di consentire l'ottimale
dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli
organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola "Alle"
è sostituita da "Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";
b) al comma 5-bis le parole "A
decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" sono sostituite dalle parole
"Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014";
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il
seguente: "5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni
scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei
servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e
5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico
nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si
applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.".
2. Dall'attuazione del comma 1 non
possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Scuola per l'Europa di Parma di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 13 - Integrazione delle anagrafi degli
studenti
1. Al fine di realizzare la piena e
immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le
anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono
integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.
2. Le modalità di integrazione delle
anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo
la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali.
3. Dal presente articolo non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14 - Istituti tecnici superiori
1. All'articolo 52, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la
costituzione" fino alla fine del periodo.
2. Dal presente articolo non possono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla
costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.
Art. 15 - Personale scolastico
1. Per garantire continuità
nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior
grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola,
in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle
risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale
docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti
vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto
personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione
all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n 244. Il piano è
annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie. fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
2. Al fine di assicurare continuità al
sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La
predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015,
in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per
cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016".
3. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico
2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i
posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
1) il comma 13 è abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le
parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del
comma 14";
3) al secondo periodo del comma 15, le
parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti:
"dal predetto comma 14";
b) il comma 15 dell'articolo 19 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.
5. Ai fini della dichiarazione di
inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi
di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali
sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
designato dal competente ufficio scolastico regionale.
6. Al personale docente della scuola
dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica,
anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da
12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di
parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della
qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza
o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili,
applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito
provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche
in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con
mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
7. Entro il 20 dicembre 2013 il
personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova
visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le
previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In
esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il
personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il
quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il
comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6
decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può
comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del
comma 6.
8. In relazione ai trasferimenti di
personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà
assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse
finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unità
trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti
variazioni di bilancio.
9. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno
scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo
titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.
10. Il Comitato di cui all'articolo 64,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti
finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della
determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
Art. 16 - Formazione del personale scolastico
1. Al fine di migliorare il rendimento
della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di
valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e
potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014
è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste
nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per
attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare
riferimento:
a) al rafforzamento delle conoscenze e
delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di
successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle
valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi),
anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media
nazionale;
b) al potenziamento delle competenze
nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di
immigrati;
c) all'aumento delle capacità nella
gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
d) all'aumento delle competenze
relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
e) all'aumento delle competenze dei
docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro.
2. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di
organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche
attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare
nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
3. Al fine di promuovere la formazione
culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per
l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse
archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per
l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è
istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito
al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10
milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al
precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono
definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti
oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
Art. 17 - Dirigenti scolastici
1. Al fine di garantire continuità e
uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici,
l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal
seguente:
"Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito
annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale
dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni. Al corso concorso-possono essere ammessi candidati in numero-
superiore-a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per
cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per
l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo
diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di
servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un
contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale.
Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove
scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una
prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge
presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale
riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico
dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di
svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le forme di valutazione
dei candidati ammessi al corso.".
2. Il decreto di cui all'articolo 29,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Le risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono
trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
4. Il comma 618 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei
dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1
della citata legge.
5. In deroga a quanto previsto dai
parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e per il solo armo scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno
dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con
decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a
serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13
luglio 2011. pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle
graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il
suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le
istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate
nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al
comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività
d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a
dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli
incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma
conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica
autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento,
indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459
suddetto.
6. Gli incarichi di reggenza ai
dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli
esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5,
cessano alla conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale
per i1 reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale
22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94
del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale. n. 56 del 15
luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile. dei vincitori di
concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla
assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con
incarico a tempo indeterminato.
7. Alla sostituzione dei docenti in esonero
ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale
di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla
relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai
dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in
subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale
per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad
apportare le necessarie variazioni di bilancio.
8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle
procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito
ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva
conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore
alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione,
per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente
a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente
aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione
cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione
concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere
assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la
spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.
Art. 18 - Dirigenti tecnici per il sistema
nazionale di valutazione
1. Per le necessità di cui all'articolo
2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad
assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di
dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n.
10 - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami", in aggiunta alle facoltà
assunzionali di cui all'articolo 3. comma 102, della legge 24 dicembre 2007. n.
244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8.1 milioni a
decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa
di cui al comma 2.
2. All'articolo 4, comma 6, della legge
10 dicembre 1997. n. 425, le parole da ", provinciale" fino a
"interregionale." sono sostituite da "e provinciale.".
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere
dall'anno 2014.
Art. 19 - Alta formazione artistica, musicale e
coreutica
1. Al fine di garantire il regolare
avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di
cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma
6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali
di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in
graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. I contratti a tempo determinato in
essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che
abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono
essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more
dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lettera e) della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti
e disponibili. in subordine agli incarichi di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione alle linee
programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, sono attribuite. con incarico deliberato dal Consiglio
di amministrazione, a personale dell'area "Elevata professionalità"
del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito
professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a
personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato
in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali
di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione
del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. Nelle more di un processo di
razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi,
è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso
decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.
Capo III - Altre disposizioni
Art. 20 - Corsi di laurea ad accesso programmato
1. L'articolo 4 del decreto legislativo
14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari
già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 21 - Formazione specialistica dei medici
1. All'articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole «delle commissioni
giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
b) la lettera d) è sostituita dalla
seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base
alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di
graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. All'articolo 39, comma 3, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole
"ed è determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti:
"e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre
anni,".
Art. 22 - Organizzazione dell'Anvur e degli enti
di ricerca
1. All'articolo 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sono premessi i
seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata sulla base di un
elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per
un anno. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli
eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di
quattro anni.»;
b) alla lettera b) le parole "la
nomina e la durata in carica" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti e le modalità di nomina".
2. In via di prima applicazione del
presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco
di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio
direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.
3. All'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere
utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta".
4. In via di prima applicazione del
presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
31 dicembre 2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un
nuovo comitato di selezione.
Art. 23 - Finanziamento degli enti di ricerca
1. All'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola "anche" è sostituita dalle
seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi
anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o
del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per
quelli".
2. L'articolo 4 del decreto legislativo
31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Finanziamento degli enti di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario
per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero. di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della
programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la
specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una
quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali,
della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto
rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli
enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono
disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma
1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche
finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere
destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli
enti.".
Art. 24 - Personale degli enti di ricerca
1. Per far fronte agli interventi
urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza
sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio,
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad
assumere, nel quinquennio 20142018, complessive 200 unità di personale
ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40
unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2
milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8
milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.
2. L'approvazione del fabbisogno del
personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie
sono disposti ai sensi dell'articolo 5. comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il
fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1,
comma 116, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.
4. Gli enti di ricerca di cui
all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono
procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti
delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 25 - Disposizioni tributarie in materia di
accisa
1. A decorrere dal 10 ottobre 2013,
nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito
elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per
grado-Plato;
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53
per ettolitro;
c) alcole etilico: euro 905,51 per
ettolitro anidro.
2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere
dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al
comma 3 del presente articolo.
3. Nell'Allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di
accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti
misure:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2014:
birra: euro 2,70 per ettolitro e per
grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 78,81
per ettolitro;
alcole etilico: euro 920,31 per
ettolitro anidro.
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
birra: euro 2,99 per ettolitro e per
grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 87,28
per ettolitro;
alcole etilico: euro 1019,21 per
ettolitro anidro."
Art. 26 - Modifiche alle imposte di registro,
ipotecaria e catastale
1. Il comma 3 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "3.
Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le
formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie
e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura
fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da
disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno
effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti
giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le
donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data,
per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la
registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di
iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate
a decorrere dalla stessa data.
Art. 27 - Norme finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è
incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli
1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi
1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25
e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013,
a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno
2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per
l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro per
l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 25 e 26;
b) quanto a 8,717 milioni di euro per
l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
c) quanto a 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative
per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio"
della missione "Istruzione scolastica";
d) quanto a euro 1 milione euro a
decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel
programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione
universitaria";
e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema
universitario e formazione post-universitaria" della missione
"Istruzione universitaria";
f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno
2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno
2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete
riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 28 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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