Ai sensi delle circolari INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e del Dipartimento Funzione Pubblica, 3
febbraio 2012, n. 1: L’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011 restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”.
Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.
La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
In base a tale norma non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (zii o bisononni), nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o abbiano compiuto i 65 anni. Paolo Pizzo -
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