IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI SULLA
COMPETENZA DISCIPLINARE DEI PRESIDI CHE LA LEGGE LIMITA ALLA SOLA CENSURA
Importante
risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il D.Lgs “Madia” n. 75/2017
“ i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la
censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di
sospensione irrogatidal 2009 dai DS!
Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del
Tribunale di Terni, con sentenza 294/2020
del 15 luglio 2020,
ha accolto il ricorso del prof. Franco
Coppoli patrocinato dai COBAS DELLA
SCUOLA tramite gli avvocati Gabriella Caponi e Valentina Fratini, annullato la sanzione disciplinare al
docente e condannato il MIUR -Direzione Regionale Ambito
Territoriale per la Provincia di Terni e l’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia
Fabrizi legale rappresentate, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese
di lite liquidate in € 2.300,00.
La vertenza riguarda il
docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dal dirigente
scolastico dell’ ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il
registro di classe sii rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio
presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione
preliminare e riconosce l’illegittimità
della sospensione in quanto riconosce
che, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna
competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni
dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice
afferma che " Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare
per incompetenza (…) del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione.".
Un successo a tutto tondo per i docenti della
scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico
della scuola, una sentenza che, di
fatto, spunta l'arma della ritorsione e
del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti che rafforza le battaglie per una scuola
comunità-educante collegiale, dove
possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse
pratiche educative e relazionali, contro
i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di
limitare i diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento
garantita dall’art. 33 della Costituzione
Infatti
con il Decreto legislativo 150/2009
“Brunetta” e successivamente con il D.Lgs 75/2017 “Madia” si era tentato di
imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota:
punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare
la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz
INVALSI, della standardizzazione.
Se la “carota” del “bonus
premiale” è stata cancellata con
l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il “bastone” delle sanzioni disciplinari contro ‘’ i docenti “
contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che
hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensioni dal servizio e dallo
stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.
Come COBAS DELLA SCUOLA DI TERNI abbiamo
già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata
in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.
In
violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di
rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa
sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei
DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario !
INVITIAMO TUTTI/E I E LE DOCENTI CHE
SONO STATE SANZIONATI/E DAI DIRIGENTI CON PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI
SOSPENSIONE A RIVOLGERSI AI COBAS DELLA SCUOLA
PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI, LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, LA PROPRIA
DIGNITÀ E PROFESSIONALITÀ DOCENTE INVIANDO MAIL A COBASTR@YAHOO.IT O CHIEDENDO APPUNTAMENTO CON MESSAGGIO WHATS APP AL 328
6536553
illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA
Ai Dirigenti
scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria
e p.c. ai DSGA
delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria
OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie,
recuperi e attività aggiuntive del personale ATA
Risulta alla
scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Umbria, i
Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti
illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per
attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale
ATA.
Le motivazioni
addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata
e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura
delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.
A questo
proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:
1. la Nota M.I.
prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico
abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di
aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi
ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256,
c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa
non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il
livello essenziale del servizio”.
2. l’art. 87,
comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere
al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio
dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le
amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo,
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel
rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente
dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce
servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo
non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Pertanto, alla
luce delle norme su riportate, il
personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare
solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire
entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla
nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n.
27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato
e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno
scolastico in corso.
Inoltre, visto
che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […]
devono essere richieste dal personale docente e ATA al
dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo
stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere
effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il
godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1
luglio-31 agosto”, è assolutamente
illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi
compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie
e i riposi compensativi residui.
Gli stessi
principi vanno seguiti anche per il
personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior
parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c.
2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei
permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i
giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono
retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma
che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari
applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito
nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non
fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle
ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non
è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie
a causa dell’emergenza coronavirus.
Infine, l’art.
54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:
– comma 3: “in
quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono
retribuite”;
– comma 4: “Se
il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta
attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in
luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti
ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di
riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi
estivi o di sospensione delle attività didattiche […]”;
– comma 5: “[…] In
mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse
devono comunque essere retribuite”.
Si invitano,
pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi
scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie
spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi,
se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le
attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la
scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i
diritti dei lavoratori.
Per I
COBAS SCUOLA
Franco
Coppoli
FERIE personale Docente e FERIE e RECUPERI personale Ata. Formale DIFFIDA COBAS Scuola.
sabato 27 giugno 2020
Ai
Dirigenti Scolastici della provincia di Terni
Alle/ai
Docenti e Ata
Alle
RSU d’Istituto
Istituti
Scolastici della provincia di Terni
e, p. c.
Al
Dirigente dell’USR Umbria
Al
Dirigenti A.T.S. TR
OGGETTO: FERIE personale Docente e FERIE e RECUPERI personale Ata. Formale DIFFIDA COBAS Scuola.
Gentili Dirigenti,
si è avuta notizia che in talune delle Istituzioni Scolastiche della provicia
di Terni, da Voi dirette, siano state fornite comunicazioni, formali ed
informali, inesatte e/o illegittime in relazione alla fruizione delle FERIE da
parte del personale Docente e delle FERIE e RECUPERI da parte del personale
Ata.
Infatti, sono state emesse disposizioni interne con le quali sarebbe
stato previsto che il personale Docente ed Ata NON possa richiedere le FERIE,
in vari periodi, tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020.
Alcune di queste disposizioni prevedono che non si possano richiedere
le ferie oltre il 19 agosto 2020, altre chiedono di presentare le domande di
ferie non oltre il 24 agosto 2020 e addirittura, in alcuni casi si intima di
escludere dal calcolo delle ferie la prima settimana di luglio
e l’ultima settimana di agosto 2020.
Le motivazioni di tali richieste sono varie (e ovviamente prive di
alcun supporto normativo) ed appaiono assolutamente generiche, ipotetiche ed
apodittiche poiché si parla, ad esempio, di “eventuali
esigenze di servizio”, di “attività
di predisposizione dell’anno scolastico” e “preparazione delle attività per l’inizio
dell’anno scolastico”, non meglio precisate.
Si ricorda, a tale riguardo, che le FERIE del personale Docente ed Ata
sono regolamentate dall’art. 13 (per il personale a tempo indeterminato e
supplenti annuali) e dall’art. 19 (per il personale a tempo determinato), del
CCNL Scuola 2006/2009, ancora in vigore.
La durata delle FERIE è di 32 giorni con più di tre anni di servizio,
di 30 giorni per il personale neoassunto ed è proporzionale al servizio per il
personale a tempo determinato.
Tutti i dipendenti hanno, altresì, diritto a 4 giornate di riposo che
si aggiungono ai giorni di ferie (art.14 del CCNL 2006-2009) da fruire
obbligatoriamente entro il 31 agosto.
Le ferie vanno fruite da personale Docente nel periodo di sospensione
delle attività didattiche (dal 1° luglio al 31 di agosto) mentre il
personale Ata ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze
di servizio, anche in maniera frazionata.
Va comunque assicurata al personale Ata la fruizione di almeno 15
giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni
prestabiliti nell’ambito del piano delle attività
predisposto all’inizio dell’anno, ai sensi degli artt. 51 e 53 del
CCNL Scuola 2006-2009.
Ciò premesso si segnala che non è stata approvata alcuna norma che limiti
il DIRITTO alla fruizione delle FERIE da parte del personale della scuola,
neanche in relazione all’attuale situazione di emergenza
epidemiologica, e quindi la normativa vigente è il citato CCNL Scuola.
Il personale Docente potrà, quindi,
richiedere il proprio periodo di ferie indifferentemente, ed a propria
discrezione, tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020 senza che le dirigenze
scolastiche possano ridurre o comprimere tale diritto, sulla base di proprie
errate considerazioni, ipotizzando inesistenti attività che dovrebbero essere
svolte prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.
Si invita, a tale riguardo, il personale Docente a richiedere le ferie
nel periodo a loro più funzionale e, quindi, anche fino al 31 agosto 2020.
Si ricorda, a tale riguardo, che le norme vigenti, e la costante
giurisprudenza, prevedono che il personale Docente possa essere chiamato in
servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche solo ed
esclusivamente nel caso in cui siano previste attività funzionali all’insegnamento
deliberate dal Collegio dei Docenti nel Piano Annuale delle Attività
Didattiche.
Il personale Ata potrà richiedere le
ferie anche nell’intero periodo tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020
sulla base di criteri di turnazione tra le diverse unità di personale
eventualmente previsti nel Piano delle Attività.
Al di fuori di tali turnazioni le richieste di ferie non potranno
essere rifiutate dalla dirigenza scolastica se non a fronte di indifferibili
esigenze di servizio che dovranno essere adeguatamente e chiaramente
motivate e che non potranno prevedere impegni non previsti dal profilo di
appartenenza anche in relazione ad attività
legate all’emergenza sanitaria, come le sanificazioni degli ambienti,
che non sono di competenza del personale Collaboratore Scolastico.
Di tali eventuali motivate variazioni o modifiche dei periodi di ferie
dovrà, ovviamente, essere fornita preventiva comunicazione alle Rappresentanze
Sindacali.
Viene segnalato, altresì, che in diversi Istituti Scolastici,
prevalentemente e surrettiziamente in maniera informale e per vie brevi, si
stia richiedendo al personale ATA, di recuperare giornate di lavoro non
prestate dopo il 5 marzo 2020, nel periodo di emergenza epidemiologica, con
giornate di recupero compensativo delle attività aggiuntive prestate nel
corso dell’anno scolastico.
In mancanza di domanda di recupero da parte del personale (al quale si
chiede incredibilmente di presentare richiesta in tal senso), viene spesso
comunicato, sempre prevalentemente in maniera informale, che si procederà
d’ufficio.
Si ricorda che niente di tutto ciò può essere richiesto o imposto al
personale Ata.
Infatti, il CCNL Scuola 2006/2009 prevede, all’articolo 54,
commi 3, 4, 5 e 6, quanto segue:
3) In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
l’orario di servizio sono retribuite.
4) Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe
disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero,
può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente
con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le
giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite
nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con
prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione
scolastica.
5) Le predette giornate di riposo non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono
maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le
stesse devono comunque essere retribuite.
6) L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a
ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.
Da quanto previsto dalla vigente normativa pattizia appare chiaro
che nell’eventualità in cui per le attività aggiuntive prestate le/i
lavoratrici/tori chiedano in luogo del pagamento di fruire di giornate di
riposo compensativo le stesse potranno essere fruite entro il 31 agosto 2020 o,
nel caso in cui vi fossero motivate esigenze di servizio che non lo
consentissero, entro i primi tre mesi del successivo anno scolastico o in
ultima analisi dovranno essere retribuite.
Non è in alcun modo previsto che le giornate di recupero compensativo
possano essere utilizzate per le giornate di lavoro non prestate in relazione
all’emergenza epidemiologica Covid 19 poiché le stesse (come segnalato anche
dal Ministero dell’Istruzione), rientrano nei casi in cui viene
applicato l’art. 1256 del Codice Civile con il
quale l’obbligazione del lavoratore viene ritenuta assolta ed i
periodi di “forzata” sospensione dal lavoro “saranno
ritenuti validi a tutti gli effetti di legge”.
In nessun caso, quindi, il recupero delle attività aggiuntive prestate
può essere decurtato in modo unilaterale da parte dell’Istituzione Scolastica
di servizio.
Come già accennato abbiamo avuto notizia, invece, di alcune Istituzioni
Scolastiche nelle quali si richiede ai lavoratori di imputare le giornate di
recupero in giorni nei quali non hanno potuto prestare la propria attività
lavorativa a causa delle restrizioni governative Covid19.
Tali richieste sono prive di alcun fondamento ed illegittime.
Ciò premesso e considerato la
scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola propone formale DIFFIDA e
chiede ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche coinvolte che si
astengano dal richiedere o imporre al personale Docente di escludere dai
periodi di ferie giornate ricomprese tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020.
Parimenti si chiede che nello stesso periodo nell’eventualità in cui
debbano essere escluse alcune giornate di ferie per il personale Ata le
disposizioni vengano emesse con atti formali e debitamente motivati.
Infine, si chiede che non si tenti di imporre (oltretutto in maniera
informale e senza assunzione di alcuna responsabilità), al personale Ata di
recuperare giorni di mancata prestazione del servizio, per l’emergenza
epidemiologica, con giornate di riposi compensativi per attività aggiuntive
precedentemente prestate poiché tale richiesta, come ampiamente argomentato, è
chiaramente illegittima.
In difetto la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola, al fine
di tutelare i propri aderenti, si riserva di agire nelle sedi opportune.
Si chiede di affiggere tale comunicazione nelle bacheche sindacali
delle scuole e pubblicarla in quelle online.
Si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
Terni, 26
giugno 2020
per i COBAS Scuola
Franco Coppoli
NOTA SU ATA - FERIE, PERMESSI LAVORO AGILE
sabato 20 giugno 2020
Alla
Direzione Generale dell’U.S.R UMBRIA
Al
Dirigente dell’ AT di Terni
Ai Dirigenti scolastici
Alle RSUe al personale docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Terni
LORO SEDI
Oggetto: ferie e recuperi personale
Ata; modalità di lavoro agile
In base a
notizie pervenute, in alcune Istituzioni Scolastiche della Provincia di Terni il
Dirigente scolastico e/o il DSGA starebbe autorizzando o obbligando il
personale ATA a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il
periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni
lavorative. Nei casi più gravi, tale collocazione risulterebbe addirittura
imposta d’ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi
compensativi residui.
Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi
della Nota MIUR prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto “Personale ATA.
Istruzioni operative”, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del MIUR dell’8 marzo 2020.
“I
DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo
stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la
diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in
questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. (..) Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia
verificato che periodi
di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano
sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla
fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256,
c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c.
entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia
possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello
essenziale del servizio”
·
Per cui, la nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, non superata
dal contesto normativo vigente, chiarisce
definitivamente che, in via prioritaria, il personale che ha usufruito (o
usufruirà) della riduzione della prestazione lavorativa, poteva
utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate negli anni
scolastici precedenti al 2019 20) non godute, ma che avrebbe dovuto godere
entro il 30 Aprile 2020. Lo stesso principio si può applicare ai riposi
compensativi pregressi, che peraltro in base all’art. 54 c. 5 del CCNL 2006-9
possono essere fruiti entro tre mesi dell’anno scolastico successivo.
·
Negli altri casi, il personale ATA, che non ha espletato il
proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazione ai sensi
dell'art. 1256, c. 2, del
codice civile (impossibilità della prestazione per una causa di forza maggiore
non imputabile al debitore), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario
di servizio non prestato e non dovrà usare, in un modo o nell’altro, le ferie o
i recuperi compensativi, maturati nell’anno in corso.
- L’
art. 87 punto 3 del DL n. 18/2020 prevede: “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al c. 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano
gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva”. Quindi, non è previsto alcun atto
impositivo d'ufficio nella collocazione delle ferie e/o riposi compensativi.
- Inoltre, l'art.
13 c. 8 del CCNL 2006 – 9 prevede che “Le ferie sono un diritto
irrinunciabile [...] devono
essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente
scolastico.”. Il c. 11
dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà
comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti,
assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi
continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.”
·
Per cui è assolutamente illegittimo imporre,
in un modo o nell’altro, al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi
compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie
e i riposi compensativi residui.
·
Gli stessi principi vanno seguiti per il
personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior
parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c.
2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei
permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile
fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1
del CCNL 2016 18 si afferma che: “le
parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di
quanto stabilito dall’art. 5, c.8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del
2012, all’atto della cessazione del servizio le
ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di
fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente” : come è evidente non è nella responsabilità
del lavoratore l'impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell'emergenza
coronavirus.
- Infine, l’art. 54 del CCNL 2006 – 09
prevede ai comma 3, 4 e 5 : “in quanto autorizzate, le prestazioni
eccedenti l’orario di servizio sono retribuite. Se il dipendente, per esigenze di
servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario
ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione,
il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di
riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale
titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o
di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo
alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. Le predette giornate di riposo non
possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono
essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno
scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le
esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di
recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o
comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere
retribuite”.
Si ricorda anche che i DPCM
prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività
indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli
Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si
applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno
comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati,
con riferimento all’indifferibilità delle prestazioni.
Si invitano, pertanto, i
Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi
scrupolosamente alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si
riserva di valutare l’opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti
dei lavoratori.
Terni 20/06/2020
Per i COBAS – Comitati di base della scuola
Franco Coppoli
Documento docenti Liceo Vittorio Emanuele-Garibaldi di Napoli
pubblichiamo il documento del Liceo Vittorio Emanuele-Garibaldi di Napoli che condividiamo e invitiamo a prendere come modello per proporlo nei collegi docenti...
al Ministro
(...)
In riferimento alle criticità
emerse nel Collegio dei Docenti, riunitosi in modalità telematica il 12 giugno
2020, i sottoscritti docenti del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele
II-Garibaldi” di Napoli,
RITENGONO
che ogni forma di didattica, adottata in tempo
di sospensione della didattica in presenza, debba essere considerata una misura
strettamente emergenziale. Dall’analisi degli aspetti negativi emerge che la
Didattica a distanza, attuata nel periodo marzo-giugno 2020:
1) non rappresenta, né sostituisce in alcun
modo, il rapporto educativo in presenza;
2) è discriminatoria e
penalizzante, sia per ragioni socio-economiche, in assenza di ambienti idonei e
di adeguata strumentazione, sia perché non inclusiva dei soggetti più deboli e
isolati;
3) emargina in particolar modo le
discipline a carattere strettamente sperimentale, sia scientifiche, sia
tecniche e professionalizzanti, che richiedono una didattica meramente
laboratoriale;
4) non permette la libera e
complessa relazione educativa nel processo di insegnamento-apprendimento,
risultando più adatta ad un “insegnamento” di tipo trasmissivo - mai come in
questo caso in modalità esclusivamente “frontale” passivo e standardizzato -
limitando fortemente le opportunità di sviluppo del pensiero critico;
5) non consente di verificare
l’autenticità delle risposte nelle prove di verifica, limitandone gravemente la
funzione formativa;
6) consente alle piattaforme
digitali private (in assenza di un’unica piattaforma validata dal Ministero
dell’Istruzione) di profilare a scopo di profitto privato intere comunità
scolastiche.
Considerato tutto ciò , i Docenti
del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele IIGaribaldi” di Napoli
CHIEDONO
-che a settembre la scuola riapra
in sicurezza e in presenza, escludendo qualsiasi forma ibrida di attività
scolastica (come prevedere metà classe in presenza e metà a distanza);
-investimenti significativi per
garantire interventi urgenti per modifiche, anche provvisorie, alla struttura
interna degli edifici scolastici, con reperimento di ulteriori spazi, con
l'impiego immediato di ogni edificio idoneo e disponibile ad accogliere le
classi in condizioni di sicurezza;
-che eventuali problemi di
sicurezza siano affrontati anzitutto tramite una riduzione netta del numero di
alunne e di alunni per classe, con un investimento straordinario e dovuto, dopo
anni di tagli alla scuola. È pertanto necessaria una revisione dei criteri di
formazione delle classi (DPR 81/2009 “Riforma Gelmini”), con una drastica
riduzione del numero delle alunne e degli alunni, in ottemperanza alle norme di
distanziamento previste dal decreto sulla sicurezza;
-che non vi sia aggravio di
lavoro a carico dei docenti, come annunciato dalla Ministra Azzolina, mediante
una rimodulazione dell'orario scolastico che prevedrebbe unità didattiche da 40
o 50 minuti, con conseguente recupero da parte delle lavoratrici e dei
lavoratori. E’, pertanto necessario, l’aumento degli organici attraverso
l’assunzione dei docenti e del personale ATA necessario, cominciando a
stabilizzare le decine di migliaia di personale, che hanno consentito il
funzionamento della scuola in questi anni;
-che l'utilizzo di tutte le
risorse interne ed esterne alla scuola (ore di potenziamento, risorse legate al
FIS, PON, finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati) sia
prioritariamente finalizzato, nell'arco dell'a.s. 2020/2021, a garantire il
regolare svolgimento delle attività in presenza secondo i criteri di sicurezza.
A TERNI LA SCUOLA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO ORE 17 NON C’È SICUREZZA SENZA RISORSE
domenica 7 giugno 2020
LA SCUOLA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
6 GIUGNO ORE
17
NON C’È SICUREZZA
SENZA RISORSE
|
Vogliamo riaprire le
scuole alla didattica in presenza, alla vita sociale e affettiva di
bambin* e ragazz* che in questi mesi sono stati abbandonat* a se stess*, tutelando
la salute di tutta la comunità scolastica.
Un piano straordinario per la
scuola è urgente, necessario e giusto.
Come è possibile che lo Stato
destini decine di miliardi alle imprese private e riservi alla scuola
solamente 1 miliardo e mezzo per due anni?
Gli stanziamenti sono del tutto
insufficienti e laddove sarebbe necessario investire in spazi adeguati,
incremento massiccio dell'organico e misure di prevenzione ci si preoccupa di
“device” e connettività.
Per questo le misure presentate in questi giorni non offrono alcuna certezza sui
modi della riapertura a settembre.
E' verosimile immaginare che,
senza gli interventi urgenti appena menzionati, al primo allarme bambin*,
adolescenti e insegnanti saranno di nuovo rispediti a casa.
In questi ultimi giorni
inoltre:
·
è scomparso ogni riferimento al reperimento di risorse straordinarie;
·
vengono proposte riduzioni del tempo scuola;
·
si lascia via libera al fai-da-te delle singole istituzioni e all'arbitrarietà
dei singoli dirigenti di decidere turnazioni/alternanze e utilizzo di
didattica a distanza già dalla scuola media! E nonostante il disastro didattico e relazionale che abbiamo vissuto in
questi mesi!
Di fronte a un probabile
naufragio si spinge sul “si salvi chi può”, si rinuncia così all'idea di un
diritto garantito a tutti allo stesso modo.
E ancora:
·
si propone l’esternalizzazione
della scuola mediante ricorso a cooperative o volontariato;
·
si ripropongono le classi-pollaio, utilizzando il “divisore
27” della Gelmini;
·
è stata bloccata la stabilizzazione dei/delle docenti precari/ie che da anni
lavorano nelle scuole, con il risultato di avere in previsione oltre 200.000
precari in servizio a settembre.
Tutto ciò è pericoloso non solo per la ripresa a
settembre, ma anche (e soprattutto) per il futuro della scuola.
Questi disordinati brandelli di
un'ipotetica soluzione prefigurano in realtà una pericolosa destrutturazione
della scuola pubblica che non ha precedenti.
Pochissimi, tra i fondi ingenti
che si stanno stanziando per uscire dall'emergenza creata dal Covid 19, sono
destinati all'istruzione e all'educazione.
Di fronte a questo scenario
ribadiamo: Priorità alla scuola!
L’ISTRUZIONE E LA SICUREZZA SONO DIRITTI: GENITORI, STUDENT*,
INSEGNANTI, PERSONALE ATA, EDUCATRICI ED EDUCATORI DI NUOVO INSIEME, DI NUOVO
IN PIAZZA.
COBAS-CESP Centro Studi per la
scuola pubblica
|
APPELLO PER LA SCUOLA SOLO IN PRESENZA A SETTEMBRE
sabato 6 giugno 2020
AL MIUR-MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DELL’UMBRIA
ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DI TERNI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA DI TERNI
ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE UMBRIA
AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
TERNI
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TERNI
APPELLO PER LA SCUOLA SOLO IN PRESENZA A SETTEMBRE
Gentilissimi,
inoltriamo
questo appello a seguito del presidio indetto, SABATO 6 giugno, alle ore
17,00 in piazza Repubblica a Terni, sottoscritto nei giorni scorsi da
insegnanti, studenti, genitori, comitati, associazioni e soggetti sindacali e
politici.
Alla luce della grande attenzione
mediatica ottenuta dalla giornata di mobilitazione nazionale dello scorso 23
maggio con manifestazioni in oltre venti città italiane per porre al centro del
dibattito pubblico la scuola e chiedere con un'unica voce la riapertura in
sicurezza delle scuole a settembre, proseguiamo la nostra campagna per
sollecitare l’intervento di tutte le istituzioni per avere una risposta alle
nostre richieste e chiudere l’esperienza della didattica a distanza con la
fine di questo anno scolastico. Per questo sono necessari:
- la riduzione del numero di alunni per
classe: non sono più accettabili classi affollate, oltre che per motivi
didattici per ovvi motivi sanitari; invece, gli Uffici Scolastici Regionali
stanno tagliando classi e organici, come diretta conseguenza dei vecchi criteri
di formazione delle classi e della mancanza di alunni “ripetenti” per effetto del DL e delle OM di gestione
dell’emergenza;
- l'assunzione con concorsi per titoli e
servizi e senza quiz di insegnanti con 36 mesi di servizio e personale ATA con
24 mesi di servizio, anche alla luce delle quasi 200.000 cattedre che a
settembre risulteranno vacanti in tutto il Paese e della necessità di ridurre e
non aumentare, come già detto, il rapporto alunni/insegnanti;
- un piano di investimenti per potenziare
gli organici e per l’edilizia scolastica: è assolutamente necessario da
parte del Governo incrementare la spesa pubblica in questa direzione, anche
alla luce dei recenti sviluppi politici europei con l’ormai prossima adozione
di strumenti finanziari straordinari come il Recovery Fund e gli Eurobond che
forniranno all’Italia oltre 170 miliardi di euro, di cui circa 90 sotto forma
di prestiti a tassi bassissimi e oltre 80 a fondo perduto; invece, il Governo
ha stanziato per la scuola la cifra irrisoria e inadeguata di 1,5 miliardi di
euro, prevalentemente destinati ancora
alle attrezzature digitali e alla DAD.
- l’individuazione di ulteriori spazi
pubblici, in funzione o dismessi, per garantire la didattica in presenza di
tutte le classi di tutte le scuole, evitando di costringere i Dirigenti
Scolastici ad avallare le classi miste o l’alternanza lezioni in
presenza/didattica a distanza (in primo luogo viene da pensare ai cinema, ai
teatri, alle biblioteche e ai centri culturali e ricreativi)
Si può firmare online su http://chng.it/dwwrywSRKb
IL PERSONALE ATA CONSIDERATO UNA CATEGORIA DI SERIE B
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IL PERSONALE ATA CONSIDERATO
UNA CATEGORIA DI SERIE B
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Il personale ATA in questi mesi di
emergenza COVID, ha continuato a svolgere le prestazioni lavorative assicurando
ugualmente i servizi essenziali. Il personale amministrativo ha lavorato in
modalità agile cioè da casa, mentre i collaboratori scolastici hanno aperto le scuole a turno ogni qual
volta gli veniva chiesto, anche quando non si poteva uscire di casa. Ancora
una volta il Personale ATA è considerato all’interno della scuola un sovrappiù,
una categoria di serie B.
Basta leggere il Protocollo, firmato
col Ministero da CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA, per l’esame di “maturità”
in presenza. Mentre sono rinviati a un ulteriore “documento dedicato” gli
approfondimenti relativi all’apertura a settembre di tutte le scuole, questo
Protocollo obbliga i collaboratori scolastici a fare una pulizia a fondo in 15
giorni, usando il solito detergente neutro per la pulizia normale, cioè senza
tener conto che da 3 mesi c’è una pandemia che ha fatto più di 30.000 morti e
che igienizzare non è sanificare!
I collaboratori scolastici avranno
l’incarico e la responsabilità della igienizzazione giornaliera. Il Documento
tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per
lo svolgimento dell’esame prevede “una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di
stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare”. Poi precisa che “nella pulizia
approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.” nonché “delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento
della prova“ e che “Le pulizie vanno ripetute al termine di ogni sessione di
esame (mattutina/pomeridiana)”. L’aggravio di lavoro dovrà essere quantificato
nella trattativa tra D.S. e R.S.U. con la presenza dell’R.L.S. Aggravio anche
per gli Assistenti Amministrativi, che devono connettersi con il sistema
informatico per le pagelle e gli adempimenti conseguenti, da casa loro a loro
spese, e per gli Assistenti Tecnici che – pochi in ogni istituto – devono
seguire da scuola o da casa propria il funzionamento di tutto il lavoro agile
per l’amministrazione della scuola e sul piano tecnico della DaD.
A settembre per la riapertura della
scuola in SICUREZZA ai collaboratori
scolastici spetta un ruolo ancora più gravoso: igienizzare giornalmente in
modo approfondito tutti i locali utilizzati. distanziare i banchi, misurare la
temperatura (cosa che spetterebbe a personale qualificato), lavoro in più è
previsto anche per gli assistenti
amministrativi. Per assolvere a questi compiti è indispensabile il materiale di
protezione idoneo, che questo sovraccarico di lavoro venga riconosciuto economicamente con fondi appositi e che
soprattutto vi sia per i collaboratori scolastici sia per gli assistenti
amministrativi l’adeguamento dell’organico. che
attualmente è insufficiente anche le “normali”
attività e l’immissione in ruolo dei precari ATA su tutti i posti vacanti e
disponibili.
NO FERIE
D’UFFICO PER L’A.S. 2019/2020 E NESSUN DANNO ALL’ERARIO
I D.S. verificano che ci siano eventuali periodi di
ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile (come previsto dal
CCNL, art. 13, comma 10) che possano sopperire alla mancata prestazione
lavorativa. Il personale
A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile
dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA (non si parla di ferie
d’ufficio, ma di ferie di cui usufruire nei termini di contratto). La nota dispone infatti che qualora non si
possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente può farsi
ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). L’art. 1256: dispone che “L’obbligazione
si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione
diventa impossibile”. e al comma 2 precisa: “Se l’impossibilità è
solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile
del ritardo nell’adempimento”.
ATA : BASTA CON I SOLITI ABUSI
MAGGIORE
RICONOSCIMENTO DEL NOSTRO RUOLO, INCREMENTO DEGLI ORGANICI E IMMISSIONE IN RUOLO DEI PRECARI ATA SU TUTI
I POSTI VACANTI E DISPONIBII
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