TFA: I NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI

lunedì 10 ottobre 2011

I NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI
 
 
NORME  A  REGIME 
  Al termine di un lungo e complesso iter, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31.1.2011, Suppl. Ordinario n. 23, il Regolamento (decreto MIUR 10.9.2010, n. 249) che definisce i percorsi di studio, tutti a livello universitario, richiesti d'ora in poi per l'accesso alla docenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
 
Nell’art. 3 del Regolamento troviamo la seguente articolazione dei nuovi percorsi formativi:
 
 
A - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
 Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale  con accesso programmato, attivato       presso le Facoltà di Scienze della Formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR
 Compreso nel corso di laurea  è previsto un Tirocinio a partire dal secondo anno
 La laurea conseguita è titolo abilitante per entrambi i gradi di scuola.
B - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
 Corso di laurea magistrale (biennale), comprensivo di attività di tirocinio, previo
conseguimento di laurea di I livello
 Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza
obbligatoria
C - DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E COREUTICHE
 Corso di diploma accademico di secondo livello, comprensivo di attività di tirocinio,
previo conseguimento di diploma accademico di primo livello
 Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza
obbligatoria e esame finale
 
 
 
DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE PERCORSI
 
·         Tutti i percorsi formativi sono a numero programmato annualmente con decreto del MIUR  e con prova di accesso     
·         I posti disponibili sono determinati sulla base del fabbisogno di personale docente nelle
scuole statali in ambito regionale
·         La frequenza dei percorsi formativi , compreso l’anno aggiuntivo di tirocinio formativo attivo è incompatibile con l’iscrizione e la frequenza di  corsi di dottorato di ricerca o di altri corsi in Italia e all’estero, organizzati da qualsiasi ente, che comportano l’acquisizione di crediti formativi.
·         Sono parte integrante dei percorsi formativi l’acquisizione:
a) di competenze di inglese (livello B2)
             b) di competenze digitali (utilizzo dei linguaggi multimediali)
             c) di competenze didattiche per l’integrazione degli alunni disabili
 
·         L’avvio dei nuovi percorsi è previsto per l’anno accademico 2011/2012.
 

VEDIAMO  NEL  DETTAGLIO :
 
1)   PER  INSEGNARE  NELLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  NELLA  SCUOLA  PRIMARIA
 
       LAUREA MAGISTRALE CORSO UNICO QUINQUENNALE ( corsi  A )
Per l’ammissione alla prova di accesso è richiesto il possesso di un  qualsiasi diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
E’ parte integrante del percorso formativo il tirocinio diretto e indiretto per 600 ore (24
crediti), a partire dal secondo anno.
L’esame di laurea prevede la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio.

La laurea è titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.
La Commissione accademica, a tal fine, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
 
 
2)    PER INSEGNARE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°  E  II°  GRADO
    ( corsi B e C )
 
      LAUREA MAGISTRALE BIENNALE  +  1  anno di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A)
Per l’ammissione alla prova di accesso alla laurea magistrale biennale è richiesto il possesso
di laurea o diploma universitario ( per le discipline artistiche, musicali e coreutiche )  di durata triennale.
Conseguita la laurea magistrale si può accedere al Tirocinio Formativo Attivo di durata annuale.
 
       ANNO  DI  TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
E’ un corso di preparazione all’insegnamento con frequenza obbligatoria ed esame
finale, al cui termine si consegue l’abilitazione all’insegnamento in una  sola classe di concorso. Le attività in cui si articola  il corso corrispondono a 1500 ore (60 crediti), di cui:
·         1025 ore (41 crediti) relative a insegnamenti di scienze dell’educazione, didattiche
disciplinari e laboratori pedagogico-didattici
·         475 ore (19 crediti) di tirocinio diretto e indiretto presso le scuole con la guida di un
tutor
La gestione delle attività di tirocinio è affidata al Consiglio di corso di tirocinio, costituito da:
·         Docenti e ricercatori universitari/AFAM del corso, tutor coordinatori, due dirigenti
scolastici o coordinatori didattici designati dall’USR, un rappresentante degli studenti
tirocinanti
·         Presiede un docente universitario/AFAM eletto, con mandato triennale, rinnovabile una
sola volta
 
      L’ESAME DI ABILITAZIONE
La commissione d’esame è composta da tre docenti universitari/AFAM del corso, due tutor o
tutor coordinatori, un rappresentante dell’USR. Presiede un docente universitario designato
dalla facoltà di riferimento.
L’esame di abilitazione consiste:
·         nella valutazione dell’attività svolta
·         nell’esposizione orale di un percorso didattico su tema scelto dalla commissione
·         nella discussione della relazione finale di tirocinio (relatore docente
            universitario/AFAM, correlatore l’insegnante tutor)
  •  l’accesso all’esame è subordinato alla frequenza di almeno il 70% delle attività di
              insegnamento e laboratorio e di almeno l’80% delle attività di tirocinio
 
    
 IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE
La commissione assegna:
 massimo 30 punti al tirocinio,
 massimo 30 punti alla prova,
 massimo 10 punti alla relazione finale.
L’esame è superato con una votazione maggiore o uguale a 50/70
 
3)   PER  INSEGNARE SUL SOSTEGNO
 
La specializzazione per il sostegno si consegue esclusivamente presso le Università,attraverso corsi di formazione autorizzati dal MIUR, le cui caratteristiche sono definite  sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, sentiti il CUN e le associazioni nazionali competenti.
 I corsi, riservati agli insegnanti abilitati, prevedono:
  • numero programmato, con prova di accesso predisposta dalle università
  • distinta articolazione per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondo grado
·         l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprendenti almeno 300 ore (12 crediti) di
               tirocinio
·         esame finale, col superamento del quale si consegue il diploma di specializzazione
 
 
4)    PER INSEGNARE  UNA  DISCIPLINA  NON  LINGUISTICA  IN  LINGUA  STRANIERA
 
Per la scuola secondaria di II grado le università possono attivare corsi di perfezionamento
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Le caratteristiche dei corsi, disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, sono definite in
base ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione sentito il CUN
 I corsi prevedono:
·         l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprensivi di almeno 300 ore (12 crediti) di
       tirocinio
·         esame finale, al superamento del quale viene rilasciato certificato attestante le
competenze acquisite
·         Al corso possono accedere i docenti abilitati, compresi i docenti con incarico a tempo indeterminato e determinato, e in possesso di competenze della lingua straniera certificate di livello minimo C1
 
              
NORME  TRANSITORIE
 
L'art. 15 del Regolamento detta le norme per la delicata fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema. Infatti i primi a sperimentare, almeno in parte, i nuovi meccanismi selettivi previsti dal D.M. 249 saranno i docenti precari della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° e II° grado che non hanno avuto in questi ultimi anni la possibilità di abilitarsi perché da 12 anni non vengono banditi concorsi ordinari, da 8 anni non vengono attivati corsi abilitanti e dal 2008 anche le SSIS hanno chiuso i battenti. Nell’art. 15, che consta di ben 27 commi,  infatti sono definite le procedure per consentire a queste fasce di docenti, che insegnano anche da diversi anni, di conseguire,  l’agognata abilitazione
 
·         mediante la frequenza del solo Tirocinio Formativo Attivo per i docenti della scuola secondaria di I° e II° grado
·         mediante la frequenza di un corso annuale presso l’Università per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
 
 
 
I suddetti corsi, come si legge nei c. 4 - 5 - 6,  sono a numero programmato e per accedervi è necessario superare una prova d’accesso che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione e si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale.
Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal MIUR che ne fissa anche la data di svolgimento. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti.
 
Con il D.M. 139 del 4 aprile 2011 si dà attuazione a quanto contenuto nel D.M.249 e in particolare alle norme transitorie previste dall’art. 15. Infatti così recita l’art. 1 del D. M. 139:
 
   “ 1. A decorrere dall'a.a. 2011/2012 sono istituiti e attivati dalle Università, in conformità al disposto del DM n. 249/2010:
a) i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'art. 3, comma 2, lett. a);
 
b) i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b);
 
c) i tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all'art. 15 commi 1 e 17,e successivamente i TFA di cui all'art. 10;
 
d) i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all'art. 13
 
e) i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui all'art.14;
 
f) i corsi di cui all'art. 15, comma 16. “
   Nell’art. 5 del D:M: 139 sono esplicitate le modalità organizzative dei T.F.A da parte delle Università e si specifica che possono essere istituiti anche con modalità interateneo e che la loro istituzione è subordinata, dietro presentazione di un relativo progetto comprensivo delle convenzioni con le istituzioni scolastiche individuate, sia statali che paritarie, alla acquisizione del parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
 
 
ARTICOLAZIONE  DELLA  FASE  TRANSITORIA
 
1)        CHI PUO’ ACCEDERE AI T.F.A  PER CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I  E  II GRADO
 
Possono  accedere al TFA coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento ( 15 febbraio 2011):
·         sono in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alle SSIS dalla tabella allegata al DM 9.2.2005 n. 22 e successive integrazioni
·         sono in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al D.M. 26.7.2007, è riconosciuta corrispondente ad una delle lauree specialistiche previste dal DM 9.2.2005 n. 22
·         sono iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale o di diploma accademico di II livello previsto dai D.M. 22/2005 o 26.7.2007
·         sono in possesso del diploma ISEF già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica – classi di concorso A029 e A030
 
 
In caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle nuove classi di concorso, attualmente
in corso di definizione, possono essere previsti nell’ambito del TFA ulteriori crediti formativi
aggiuntivi, per un massimo di 24, al fine di integrare e rafforzare le competenze disciplinari.
 
 Gli accessi al TFA sono a numero programmato e con prova selettiva di ingresso
 
 Sono ammessi al tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l’esame di accesso gli
iscritti alle SSIS che hanno sospeso la frequenza (con riconoscimento degli eventuali
crediti formativi acquisiti)
 
Possono accedere al T.F.A. al fine di conseguire un’altra abilitazione, diversa da quella già posseduta, anche i docenti già abilitati purché in possesso dei requisiti base relativamente ai titoli di studio già previsti per l’accesso alle SSIS.
     
2)        CHI PUO’ ACCEDERE AI  CORSI  ABILITANTI PER  LA SCUOLA  DELL ’INFANZIA  E PER LA SCUOLA PRIMARIA ( art. 15, c. 16 del Regolamento – art. 6 D.M. 139)
 
Possono accedere ai corsi i docenti diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.
 
Così recita il c. 16 dell’art. 15 del Regolamento :
 
Le facoltà …. possono attivare percorsi formativi  finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella G.U. n. 175 del 29 luglio 1997. “
 
Si è aperto da tempo un dibattito relativo al valore abilitante perenne dei diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 con il conseguente avvio a ricorsi giurisdizionali.
Si ricorda che nel D.M. 10.3.1997, con cui veniva disposta la soppressione degli istituti e delle scuole magistrali, all’art. 2, comma 1, si riconosce in via permanente il valore legale dei titoli di studio conseguiti con la frequenza dei corsi iniziati entro l’a.s. 1997/98 o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/02; detti titoli di studio, si aggiunge, consentono di partecipare ai concorsi ordinari per la scuola materna ed elementare (oggi infanzia e primaria).
 E’ bene precisare che il valore abilitante del diploma magistrale non ha mai costituito requisito sufficiente per accedere né alle  ex“graduatorie permanenti”    alla G.A.E, per le quali si richiedeva , il superamento di un concorso per titoli ed esami (o in alternativa di una sessione riservata di idoneità).
La validità “perenne” del valore legale  dei diplomi conseguiti entro l’a.s. 2001/2002  ha sempre consentito fino ad oggi la  possibilità di accedere, alle graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia e il diritto a partecipare ad eventuali concorsi ordinari.
L’abilitazione all’insegnamento    conseguibile al termine dei corsi di cui al comma 16 dell’art. 15 del D.M. 249/10, per quanto sopra descritto, è evidente che potrà consentire a chi ne sarà in possesso di accedere sicuramente, stante la normativa vigente che considera chiuse  le  Graduatorie ad esaurimento ( G.A.E), all’attuale seconda fascia delle graduatorie di istituto.
 
 L’ammissione ai  corsi a numero programmato è subordinata al superamento di una prova di accesso analoga a quella prevista per il TFA
 I corsi si concludono con esame finale avente valore abilitante
 
 
3)        ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
 
 Gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione entro la data di entrata in vigore del Regolamento (15 febbraio 2011 )concludono il corso e conseguono l’abilitazione secondo la normativa attualmente vigente.
 Gli insegnanti e i dirigenti distaccati con esonero o semiesonero nel 2009-10 possono
essere confermati a domanda nell’incarico fino a completamento dei corsi di laurea.
 
 
4)        DIPLOMI ACCADEMICI DI II LIVELLO ( artistici – musicali – coreutici )
 
 I diplomi accademici di II livello conseguiti entro la data di emanazione del nuovo
regolamento ( 15 febbraio 2011 ) conservano validità ai fini dell’insegnamento per le classi di concorso di riferimento  e pertanto i diplomati possono accedere ai T.F.A mediante prova di accesso
 Gli iscritti ai corsi di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico abilitante concludono il corso secondo la normativa attualmente vigente limitatamente alle classi di concorso per le quali sono stati ammessi. E’ confermato il valore abilitante del titolo conseguito.

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