emanate da parte della Dirigenza Scolastica aventi come oggetto la regolarità delle operazioni di scrutinio e l'intimazione ad inserire le valutazioni prima della data dello scrutinio. Un problema che si registra in particolar modo nelle scuole che hanno deciso, nonostante l'incertezza della situazione vigente e l'inesistenza del piano di dematerializzazione da parte del MIUR, di dotarsi del famigerato registro unificato elettronico. Come prima cosa si deve rilevare che in tema di Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado , per l'anno scolastico 2013/14 non è stata emanata alcuna indicazione da parte del MIUR. Cosa che era dovuta stante la novità del registro elettronico. Ed allora ci si attiene alle indicazioni pregresse in particolar modo a quelle formulate con la circolare CM n. 89 - Prot. MIURAOODGOS/6751 del 18 ottobre 2012. Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275 il quale così dispone- "Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati" dagli organi collegiali che devono individuare dunque le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni e conseguentemente pronunciarsi anche sui termini entro cui procedere. Principio ribadito anche dall' art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 lì ove esplica che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Nella circolare si precisa altresì che la valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione. Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento. E non si deve dimenticare l’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 il quale prevede che il piano annuale delle attività è predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Il quadro normativo in tema di diritto scolastico è confusionale, abbiamo norme vigenti anche del 1925, come l'articolo 79 del RD 653 quando dispone che “ voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”. Ma il caos normativo, il fatto che il MIUR abbia dimenticato di emanare la circolare periodica in tema di valutazione non deve comportare uno svilimento dei ruoli propri degli organi collegiali. Le intimazioni prodotte dai DS che diventano dunque ordini di servizio e se reiterati a seguito di rimostranza devono essere,teoricamente, ottemperati salvo illecito penale per poi eventualmente far valere l'illegittimità nelle dovute sedi con i templi biblici della giustizia non sempre “giusta”corrono invece in tale direzione e sarebbe il caso di chiedersi perché ciò accade? Quali responsabilità hanno gli organi collegiali in merito?Insomma piccole situazioni di vita quotidiana di una scuola sempre più conflittuale, burocratica, che impone sempre ordini ai propri dipendenti ma latita in tema di diritti. MarcoBarone
Termini inserimento voti sul registro online
emanate da parte della Dirigenza Scolastica aventi come oggetto la regolarità delle operazioni di scrutinio e l'intimazione ad inserire le valutazioni prima della data dello scrutinio. Un problema che si registra in particolar modo nelle scuole che hanno deciso, nonostante l'incertezza della situazione vigente e l'inesistenza del piano di dematerializzazione da parte del MIUR, di dotarsi del famigerato registro unificato elettronico. Come prima cosa si deve rilevare che in tema di Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado , per l'anno scolastico 2013/14 non è stata emanata alcuna indicazione da parte del MIUR. Cosa che era dovuta stante la novità del registro elettronico. Ed allora ci si attiene alle indicazioni pregresse in particolar modo a quelle formulate con la circolare CM n. 89 - Prot. MIURAOODGOS/6751 del 18 ottobre 2012. Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275 il quale così dispone- "Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati" dagli organi collegiali che devono individuare dunque le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni e conseguentemente pronunciarsi anche sui termini entro cui procedere. Principio ribadito anche dall' art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 lì ove esplica che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Nella circolare si precisa altresì che la valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione. Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento. E non si deve dimenticare l’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 il quale prevede che il piano annuale delle attività è predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Il quadro normativo in tema di diritto scolastico è confusionale, abbiamo norme vigenti anche del 1925, come l'articolo 79 del RD 653 quando dispone che “ voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”. Ma il caos normativo, il fatto che il MIUR abbia dimenticato di emanare la circolare periodica in tema di valutazione non deve comportare uno svilimento dei ruoli propri degli organi collegiali. Le intimazioni prodotte dai DS che diventano dunque ordini di servizio e se reiterati a seguito di rimostranza devono essere,teoricamente, ottemperati salvo illecito penale per poi eventualmente far valere l'illegittimità nelle dovute sedi con i templi biblici della giustizia non sempre “giusta”corrono invece in tale direzione e sarebbe il caso di chiedersi perché ciò accade? Quali responsabilità hanno gli organi collegiali in merito?Insomma piccole situazioni di vita quotidiana di una scuola sempre più conflittuale, burocratica, che impone sempre ordini ai propri dipendenti ma latita in tema di diritti. MarcoBarone