Si parte subito con l’anno scolastico 2015/2016.
La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro rinnovato di anno in anno.
Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Comunque il livello medio di finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle ipotesi è di mediamente 24.000 euro.
Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.
I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione (vedi composizione in comma 129) mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri implicherà la minor o maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.
No, non ci sono cifre di riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente.
Comunque, bisogna tenere in considerazione che il fondo è indirizzato specificatamente al merito professionale del personale docente, prefigurando di conseguenza dei criteri che sappiano effettivamente rilevarlo e valutarlo per poi promuoverlo e valorizzarlo. Più i criteri saranno condivisi ma nello stesso tempo stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili più probabilmente implicheranno una differenzazione fra i docenti e nello stesso tempo un consenso in quanto andranno effettivamente a premiare il merito.
La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti.
Il Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.
Come per il Collegio dei docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.
La scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.).
Il componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale, mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da subito il loro lavoro.
Sull'opportunità di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi collegiali di istituto
Attualmente in queste istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un commissario straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente, genitore/studente). Poiché il DPR 263/2012 ha previsto che nei CPIA la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti, il Commissario straordinario provvederà a individuare, oltre al docente, due studenti al posto dei due genitori
Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza