Quando si parla di scuola azienda, il concetto riguarda nello specifico anche l'applicazione di prassi, atti gestionali tipici proprio del settore aziendale. Il Garante della Privacy per l'ennesima volta è stato chiamato a pronunciarsi sul caso di telecamere e tecnologie biometriche all'interno di alcune scuole.
In data 30 maggio 2013 si è pronunciato con due provvedimenti, il primo riguarda un Liceo di Roma, il secondo una scuola di Martina Franca.
Con il provvedimento n. 261 del 30 maggio 2013 si affronta il caso che riguarda una segnalazione ove viene rappresentato che all'interno dell'istituto scolastico sarebbero presenti, senza che ne sia stato formalmente informato il personale, alcune telecamere installate in tempi successivi. Rispetto ad una di queste, installata nel maggio 2012, "nel corridoio dell'edificio corrispondente all'ingresso di via Montebello 122 […] da cui accede sia il personale docente, sia il personale ATA […] e dove sono ubicati gli uffici amministrativi […], la portineria, gli uffici di presidenza e di vicepresidenza nonché i bagni del pianoterra riservati al personale", "non sono state rese note né le ragioni della sua installazione, né l'orario in cui essa è attiva, né se vengano effettuate registrazioni, né chi sia a conoscenza delle password per accedere alle riprese o alle registrazioni […]. In prossimità dell'area videosorvegliata non sono stati apposti i dovuti cartelli di segnalazione. […] la videocamera, essendo collocata molto in alto, in posizione poco visibile, passa facilmente inosservata a coloro che attraversano o sostano nel corridoio".
Ulteriori telecamere, installate anteriormente al maggio 2012, "effettuano riprese di alcune aree dell'istituto frequentate da studenti durante il periodo di apertura del medesimo".
Insomma una scuola a dir poco sotto stretta videosorveglianza.
Il Garante rileva che il trattamento effettuato mediante il menzionato sistema di videosorveglianza, essendo idoneo a riprendere anche gli studenti che frequentano l'istituto, non risulta conforme a quanto stabilito dal Garante, in particolare, al punto 4.3 del menzionato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, atteso che (anche alla luce della previsione di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), in ambito scolastico l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza deve ritenersi ammissibile solo "in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola".
Ma nella detta scuola esisteva anche un sistema di tecnologia biometrica volto a controllare il rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti. Ed il Garante ha specificato che “Il titolare del trattamento, infatti, allo scopo di verificare il puntuale rispetto dell'orario di lavoro ben può disporre di altri (più "ordinari") sistemi, meno invasivi della sfera personale nonché della libertà individuale del lavoratore, che non ne coinvolgano la dimensione corporale. Aspetti, questi, costitutivi della dignità personale, a presidio della quale sono dettate le discipline di protezione dei dati personali, come emerge dall'art. 2 del Codice (cfr. Provv. del 31 gennaio 2013 n. 38, doc. web n. 2304669). I sistemi basati sull'utilizzo di tecnologie biometriche, infatti, possono operare solo con l'attiva collaborazione personale dei lavoratori interessati in assenza di puntuali disposizioni che la impongano (v anche Gruppo art. 29, WP193, Parere 3/2012, cit., p. 12, secondo cui "il datore di lavoro è sempre tenuto a cercare i mezzi meno invasivi scegliendo, se possibile, un procedimento non biometrico").Infine, con riguardo al personale docente, anche nella giurisprudenza di legittimità, non essendo state rinvenute, quanto alle modalità di rilevazione delle presenze, puntuali previsioni né di fonte legale né contrattuale (v. in tal senso Cass. civ., Sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11025), si è ritenuto che la verifica della presenza in servizio debba essere effettuata attraverso strumenti diversi (quali, la compilazione dell'apposito foglio firme ovvero del registro di classe)”.
Principi che verranno ribaditi con il provvedimento n. 262 del 30 maggio 2013 che ha riguardato l'Istituto Tecnico Industriale "Ettore Majorana" di Martina Franca. l'Istituto ha dichiarato di aver installato il sistema in esame( biometrico) ritenendo inidonei strumenti di controllo delle presenze alternativi (ad esempio il badge individuale) in vista della "necessità di prevenire […] condotte abusive" (indicate nel possibile "scambio dei badge e nello smarrimento degli stessi", eventi peraltro non equiparabili), eventualità rappresentate dal titolare del trattamento in termini astratti ed ipotetici. Non sono stati addotti invece circostanziati elementi, strettamente rapportati alla specifica realtà lavorativa (quali, ad esempio, circostanze di fatto concernenti il personale tali da ostacolare un'agevole verifica della corretta esecuzione delle prestazioni lavorative), da cui si possa effettivamente arguire l'inidoneità di ordinarie misure di controllo e, correlativamente, la reale indispensabilità del trattamento dei dati biometrici dei lavoratori per la finalità suindicata. Al contrario, risulta che, a fronte del verificarsi di casi di allontanamento dal luogo di lavoro o di ritardo nel prendere servizio, l'Istituto sia stato in condizione di contestare addebiti disciplinari nei confronti di due dipendenti (senza precisarne l'esito), provvedendo a segnalare i casi all'autorità giudiziaria.
Il Garante rileva che “Il titolare del trattamento, infatti, allo scopo di verificare il puntuale rispetto dell'orario di lavoro ben può disporre di altre (più "ordinarie") misure, meno invasive della sfera personale nonché della libertà individuale del lavoratore, che non ne coinvolgano la dimensione corporale. Aspetti, questi, costitutivi della dignità personale, a presidio della quale sono dettate le discipline di protezione dei dati personali, come emerge dall'art. 2 del Codice (cfr. Provv. del 31 gennaio 2013 n. 38, doc. web n. 2304669). I sistemi basati sull'utilizzo di tecnologie biometriche, infatti, possono operare solo con l'attiva collaborazione personale dei lavoratori interessati in assenza di puntuali disposizioni che la impongano (v. anche Gruppo art. 29, WP193, Parere 3/2012, cit., p. 12, secondo cui "il datore di lavoro è sempre tenuto a cercare i mezzi meno invasivi scegliendo, se possibile, un procedimento non biometrico" (cfr.)”.
Con riguardo al personale docente, anche nella giurisprudenza di legittimità, non essendo state rinvenute, quanto alle modalità di rilevazione delle presenze, puntuali previsioni né di fonte legale né contrattuale (v. in tal senso Cass. civ., Sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11025), si è ritenuto che la verifica della presenza in servizio debba essere effettuata attraverso strumenti diversi (quali, la compilazione dell'apposito foglio firme ovvero del registro di classe).
Ma sarebbe possibile ricorrere all'utilizzo di un simile sistema invasivo per il “ controllo degli accessi in aree del medesimo nelle quali sia custodita documentazione riservata od attrezzature di particolare valore (circostanza rispetto alla quale, in base alla documentazione in atti, non sono stati peraltro forniti concreti elementi di valutazione, né indicate le porzioni di edificio eventualmente interessate da tale specifica esigenza)”.
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