In una nota emessa il 20 giugno scorso dall'ufficio scolastico dell’Umbria che ha chiarito quanto segue:«I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Il ricorso gerarchico, previsto in via generale dalla legge per gli atti amministrativi non definitivi, nello specifico caso non appare, dunque, esperibile».
Dunque è al Tar o al presidente della repubblica che il genitore insoddisfatto deve rivolgersi.
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