Nel bene o nel male i decreti
delegati hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita della scuola pubblica
italiana, garantendo in qualche modo ad
esempio il diritto di assemblea per gli studenti, la libertà di insegnamento, parzialmente le libertà sindacali e così via dicendo, vedendo altresì recepite molte di
quelle disposizioni nel così detto Testo Unico della Scuola, il DLGS n° 297
del 16 aprile che poi tanto unico non
era e non sarà.
Ebbene, con l’abrogazione degli
articoli dal 7 al 10, dal 12 al 25 , dal 30 al 43 e dal 44 al 46 e 47 del
decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
cesseranno di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dal
verificarsi di certi eventi come previsti dal DDL c 953, noto come DDL Aprea,
una serie di disposizioni che hanno reso la scuola realmente collegiale,
democratica e conferendo la possibilità agli studenti e genitori di svolgere
anche assemblee nelle scuole,cosa che, salvo diversa disposizione statuaria,
verrà meno.
Farò brevi ma essenziali commenti
alle norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953
Aprea e abbinate, C. 806, C.
808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De
Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini), come
recentemente modificato.
Brevi note su alcuni articoli
del DDL Aprea…
Articolo 1:
Al comma primo è interessante notare come modificare il seguente
concetto: l’autonomia delle istituzioni scolastiche sancita dall’articolo 177
della Costituzione, con l’Autonomia delle istituzioni scolastiche costituzionalmente
sancita, apre in realtà spiragli di interpretazione a dir poco variegati.
In primo luogo si attua pienamente quanto previsto dall’articolo 21 della Legge
15 marzo 1997 n° 59, la madre norma dell’autonomia scolastica. In secondo luogo
non far rientrare più la legittimazione costituzionale dell’autonomia
scolastica nel solo articolo 117, ma nell’intera costituzione ha un senso ben
chiaro. Come ben sappiamo in Italia è stato costituzionalizzato il pareggio di
bilancio, infatti, dal 1 gennaio 2014, lo Stato assicura l’equilibrio
tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Visto e rilevato che la
singola Istituzione Scolastica concorrerà, nella realizzazione della propria
autonomia finanziaria e di bilancio, alla formazione anche del bilancio
complessivo dello Stato italiano, è chiaro che ogni misura che troverà
affermazione dovrà confrontarsi con questo principio e conseguentemente è
chiaro che ogni libertà e forma di democrazia, quando è condizionata dal
vincolo di bilancio, non è più, semplicemente, tale.
Sempre nel comma uno si deve segnalare il contributo al perseguimento
delle finalità educative delle istituzioni scolastiche anche da parte di realtà
culturali, sociali, produttive, professionali.
Insomma si legalizza e legittima l’entrata dei soggetti privati nella finalità
educativa del sistema scolastico.
Il comma 3, riconoscendo autonomia statuaria alle
Scuole, sancisce l’inizio della fine del processo solidaristico tra le scuole e
quello di libera concorrenza e libero profitto Dotare le scuole di statuto
favorirà processi tali che oltre che rendere eterogenea la situazione tra
scuola e scuola, certamente ostacolerà anche il conflitto all’interno delle
stesse, perché non sarà più unico il quadro da osservare, ma ogni scuola avrà
una sua regolamentazione, una sua regola, una sua legge.
Una legge che potrebbe escludere
diritti, abrogati dal DDL Aprea, come quello all’assemblea degli studenti e dei
genitori. Oppure potrebbe accadere che qualche scuola, per garantire una
parvenza di democrazia deciderà di concedere tale diritto, ma regolamentato in
modo tale da renderlo futile.
E’ interessante vedere come nel comma 5 alla lettera b, si sostituisce la
parola “ la professionalità della funzione docente” con la libertà
professionale della funzione docente. In tutto il DDL Aprea, mai si parlerà di
Libertà d’Insegnamento, ma solo di libertà professionale o libertà di docenza,
e sono due concetti separati e distinti. D’altronde come potrà esservi libertà
d’insegnamento quando sarà il nucleo di valutazione a dettare il Piano dell’Offerta
Formativa nella Scuola Pubblica, ma se passerà questa legge, direi ex Pubblica,
italiana?
Articolo 3:
Il Consiglio di Autonomia sostituisce ex toto il Consiglio d’Istituto.
Molte delle funzioni determinanti potranno avere luogo solo se vi sarà la
proposta del Dirigente Scolastico, come quella del POF, per il conto
consuntivo, per la nomina dei componenti di autovalutazione, di cui il DS non
farà parte ma la cui proposta per la designazione dei componenti è necessaria
per la validità della delibera. Una influenza di potere, quindi, abbastanza
chiara ed eloquente. Il CDA, che paradossalmente è l’acronimo del CDA di
qualsiasi azienda, potrà essere sciolto dall’USR in caso di gravi irregolarità,
fino a quando non si realizzerà pienamente il titolo V della Costituzione.
Articolo 4
Continua sempre sul CDA, dove si sottolinea la
possibilità di far entrare membri esterni, senza diritto di voto formale e che
verranno scelti secondo le modalità definite dall’apposito regolamento di cui
ogni scuola dovrà dotarsi. Il DSGA non avrà diritto di voto ma svolgerà le
funzioni di segretario del consiglio,e gli studenti minorenni che faranno parte
del CDA, non avranno diritto di voto
per quanto riguarda il programma annuale ed il conto consuntivo, ovvero per i
due elementi determinanti la funzionalità della scuola.
Articolo 6
Si parlerà del consiglio dei
docenti, CDD, che sostituisce l’attuale collegio dei docenti.
E’ interessante notare come, nel
testo ultimo, il termine programmare sia stato sostituito con il termine
progettare, in relazione alla funzione docente come esplicata nel CDD sull’attività didattica
e valutazione collegiale degli alunni. Il concetto del progetto è certamente
più in sintonia con la funzione della società moderna, individuale e concorrenziale, che deve condurre l’individuo
verso quell’oltre chiamato merito con la certificazione del marchio che
omologherà la persona al nozionismo ed al sapere acritico.
Ma in ogni caso la programmazione
o meglio ora progettazione dell’attività didattica non sarà pienamente libera
ma condizionata dalla decisione del nucleo di valutazione. D’altronde si parla
nel DDL Aprea di libertà professionale mica d’insegnamento.
Articolo 8
Il nucleo di valutazione, composto da un
minimo di cinque fino ad un massimo di sette componenti, con una presenza di
almeno un soggetto esterno, in raccordo con l’INVALSI predispone un rapporto
annuale di autovalutazione. Tale rapporto è, e ripeto, è, assunto come
parametro di riferimento per l’elaborazione del POF e del programma annuale
delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata
secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale
di valutazione.
Dunque l’INVALSI rivestirà un
ruolo centrale che condizionerà in sostanza, come sempre denunciato, ciò che
gli studenti studieranno ed i docenti insegneranno. Il processo di Invalsione
della e nella Scuola italiana con la standardizzazione del nozionismo ed
omologazione nel rendere acritiche le menti degli studenti sarà compiuto grazie al DDL Aprea.
Articolo 10
Si promuove la realizzazione o la
partecipazione alla costituzione di reti di associazioni e organizzazioni no
profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, e le istituzioni
scolastiche potranno ricevere contributi economici sia da soggetti pubblici che
privati, fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit.
Nel momento in cui un soggetto
pubblico riceve un solo centesimo da un soggetto privato ha finito di essere un soggetto libero e non
condizionato.
Si dica quello che si vuole, la
si giri come si vuole, ma questa è la realtà.
Articolo 11
Ogni Regione potrà costituire la Conferenza regionale
del sistema educativo, scolastico e formativo. Una disposizione che si pone in
linea per esempio con l’articolo 6 del
DDL Aprea lì ove si dice che ai fini del POF, piano dell’offerta formativa, il
Consiglio dei docenti, terrà conto delle posizioni della comunità locale.
Insomma una sorta di federalismo
in tema di istruzione.
Regione che andrai istruzione che
troverai.
Insomma il DDL Aprea corre in una
direzione chiara, supportata sia dalla sinistra istituzionale che destra, una
riforma che si pone in linea con la società vigente, quindi, non deve stupire.
Una riforma scritta nel sistema,
con il sistema e per il sistema.
Dunque o si pone sul banco altro
sistema sociale, oppure il momento del perfezionamento della privatizzazione
della Scuola Pubblica italiana sarà inevitabile.
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