Breva analisi del DDL 953 (ex legge Aprea)

giovedì 11 ottobre 2012 · Posted in ,

Nel bene o nel male i decreti delegati hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita della scuola pubblica italiana,  garantendo in qualche modo ad esempio il diritto di assemblea per gli studenti, la libertà di insegnamento,  parzialmente le libertà sindacali  e così via dicendo, vedendo altresì recepite molte di quelle disposizioni nel così detto Testo Unico della Scuola, il DLGS n° 297 del  16 aprile che poi tanto unico non era e non sarà.
Ebbene, con l’abrogazione degli articoli dal 7 al 10, dal 12 al 25 , dal 30 al 43 e dal 44 al 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cesseranno di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dal verificarsi di certi eventi come previsti dal DDL c 953, noto come DDL Aprea, una serie di disposizioni che hanno reso la scuola realmente collegiale, democratica e conferendo la possibilità agli studenti e genitori di svolgere anche assemblee nelle scuole,cosa che, salvo diversa disposizione statuaria, verrà meno.
Farò brevi ma essenziali commenti alle norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini), come recentemente modificato.

Brevi note su alcuni articoli del DDL Aprea…

Articolo 1:
Al comma primo è interessante notare come modificare il seguente concetto: l’autonomia delle istituzioni scolastiche sancita dall’articolo 177 della Costituzione, con l’Autonomia delle istituzioni scolastiche costituzionalmente sancita, apre in realtà spiragli di interpretazione a dir poco variegati. In primo luogo si attua pienamente quanto previsto dall’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59, la madre norma dell’autonomia scolastica. In secondo luogo non far rientrare più la legittimazione costituzionale dell’autonomia scolastica nel solo articolo 117, ma nell’intera costituzione ha un senso ben chiaro. Come ben sappiamo in Italia è stato costituzionalizzato il pareggio di bilancio, infatti, dal 1 gennaio 2014, lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Visto e rilevato che la singola Istituzione Scolastica concorrerà, nella realizzazione della propria autonomia finanziaria e di bilancio, alla formazione anche del bilancio complessivo dello Stato italiano, è chiaro che ogni misura che troverà affermazione dovrà confrontarsi con questo principio e conseguentemente è chiaro che ogni libertà e forma di democrazia, quando è condizionata dal vincolo di bilancio, non è più, semplicemente, tale.
Sempre nel comma uno si deve segnalare il contributo al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche anche da parte di realtà culturali, sociali, produttive, professionali.
Insomma si legalizza e legittima l’entrata dei soggetti privati nella finalità educativa del sistema scolastico.

Il comma 3, riconoscendo autonomia statuaria alle Scuole, sancisce l’inizio della fine del processo solidaristico tra le scuole e quello di libera concorrenza e libero profitto Dotare le scuole di statuto favorirà processi tali che oltre che rendere eterogenea la situazione tra scuola e scuola, certamente ostacolerà anche il conflitto all’interno delle stesse, perché non sarà più unico il quadro da osservare, ma ogni scuola avrà una sua regolamentazione, una sua regola, una sua legge.
 Una legge che potrebbe escludere diritti, abrogati dal DDL Aprea, come quello all’assemblea degli studenti e dei genitori. Oppure potrebbe accadere che qualche scuola, per garantire una parvenza di democrazia deciderà di concedere tale diritto, ma regolamentato in modo tale da renderlo futile.

E’ interessante vedere come nel comma 5 alla lettera b, si sostituisce la parola “ la professionalità della funzione docente” con la libertà professionale della funzione docente. In tutto il DDL Aprea, mai si parlerà di Libertà d’Insegnamento, ma solo di libertà professionale o libertà di docenza, e sono due concetti separati e distinti. D’altronde come potrà esservi libertà d’insegnamento quando sarà il nucleo di valutazione a dettare il Piano dell’Offerta Formativa nella Scuola Pubblica, ma se passerà questa legge, direi ex Pubblica, italiana?
Articolo 3:
Il Consiglio di Autonomia sostituisce ex toto il Consiglio d’Istituto.
Molte delle funzioni determinanti potranno avere luogo solo se vi sarà la proposta del Dirigente Scolastico, come quella del POF, per il conto consuntivo, per la nomina dei componenti di autovalutazione, di cui il DS non farà parte ma la cui proposta per la designazione dei componenti è necessaria per la validità della delibera. Una influenza di potere, quindi, abbastanza chiara ed eloquente. Il CDA, che paradossalmente è l’acronimo del CDA di qualsiasi azienda, potrà essere sciolto dall’USR in caso di gravi irregolarità, fino a quando non si realizzerà pienamente il titolo V della Costituzione.
Articolo 4
 Continua sempre sul CDA, dove si sottolinea la possibilità di far entrare membri esterni, senza diritto di voto formale e che verranno scelti secondo le modalità definite dall’apposito regolamento di cui ogni scuola dovrà dotarsi. Il DSGA non avrà diritto di voto ma svolgerà le funzioni di segretario del consiglio,e gli studenti minorenni che faranno parte del CDA, non avranno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale ed il conto consuntivo, ovvero per i due elementi determinanti la funzionalità della scuola.
Articolo 6
 Si parlerà del consiglio dei docenti, CDD, che sostituisce l’attuale collegio dei docenti.
E’ interessante notare come, nel testo ultimo, il termine programmare sia stato sostituito con il termine progettare, in relazione alla funzione docente  come esplicata nel CDD sull’attività didattica e valutazione collegiale degli alunni. Il concetto del progetto è certamente più in sintonia con la funzione della società moderna, individuale e  concorrenziale, che deve condurre l’individuo verso quell’oltre chiamato merito con la certificazione del marchio che omologherà la persona al nozionismo ed al sapere acritico.
Ma in ogni caso la programmazione o meglio ora progettazione dell’attività didattica non sarà pienamente libera ma condizionata dalla decisione del nucleo di valutazione. D’altronde si parla nel DDL Aprea di libertà professionale mica d’insegnamento.
Articolo 8
 Il nucleo di valutazione, composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette componenti, con una presenza di almeno un soggetto esterno, in raccordo con l’INVALSI predispone un rapporto annuale di autovalutazione. Tale rapporto è, e ripeto, è, assunto come parametro di riferimento per l’elaborazione del POF e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione.
Dunque l’INVALSI rivestirà un ruolo centrale che condizionerà in sostanza, come sempre denunciato, ciò che gli studenti studieranno ed i docenti insegneranno. Il processo di Invalsione della e nella Scuola italiana con la standardizzazione del nozionismo ed omologazione nel rendere acritiche le menti degli studenti sarà compiuto  grazie al DDL Aprea.
Articolo 10
 Si promuove la realizzazione o la partecipazione alla costituzione di reti di associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, e le istituzioni scolastiche potranno ricevere contributi economici sia da soggetti pubblici che privati, fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit.
Nel momento in cui un soggetto pubblico riceve un solo centesimo da un soggetto privato  ha finito di essere un soggetto libero e non condizionato.
Si dica quello che si vuole, la si giri come si vuole, ma questa è la realtà.
Articolo 11
Ogni Regione potrà costituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo. Una disposizione che si pone in linea  per esempio con l’articolo 6 del DDL Aprea lì ove si dice che ai fini del POF, piano dell’offerta formativa, il Consiglio dei docenti, terrà conto delle posizioni della comunità locale.
Insomma una sorta di federalismo in tema di istruzione.
Regione che andrai istruzione che troverai.


Insomma il DDL Aprea corre in una direzione chiara, supportata sia dalla sinistra istituzionale che destra, una riforma che si pone in linea con la società vigente, quindi,  non deve stupire.
Una riforma scritta nel sistema, con il sistema e per il sistema.
Dunque o si pone sul banco altro sistema sociale, oppure il momento del perfezionamento della privatizzazione della Scuola Pubblica italiana sarà inevitabile.

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